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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4046/2021 del 16/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione delle somme trattenute in misura pari al 2,50% sull'80% della retribuzione che riteneva illegittimamente operate in rivalsa ai sensi dell'art. 11 L. n. 152/1968 e dell'art. 37 DPR n. 1032/1973. Contestualmente impugnava la legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, L. n. 448/1998 e del meccanismo di invarianza della retribuzione netto/previdenziale disciplinato dal D.P.C.M. 20.12.1999 (art. 1), lamentando violazioni degli artt. 3 e 36 Cost. Inoltre censurava l'ammissione, in appello, di questioni nuove proposte dal Ministero e richiedeva la disapplicazione del D.P.C.M. alla luce della giurisprudenza costituzionale

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente riformato il primo grado respingendo la domanda di restituzione perché, sulla base dell'accertamento di merito, le trattenute dedotte dal ricorrente non erano mai state effettivamente operate nei suoi confronti; inoltre per i dipendenti pubblici transitati in regime di TFR il D.P.C.M. 20.12.1999 (art. 1, comma 2) esclude la trattenuta in rivalsa di quel tipo. Sul punto procedurale ha ritenuto infondato il motivo relativo all'ammissione dell'appello del Ministero, ricordando il potere/dovere del giudice di qualificare i fatti e individuare la norma applicabile. Quanto alla censura di incostituzionalità dell'art. 26, comma 19, L. n. 448/1998 e alla presunta contrastualità del D.P.C.M. con la giurisprudenza costituzionale, la Corte ha richiamato precedenti della Corte costituzionale (es. n. 213/2018) che hanno escluso violazioni del principio di parità di trattamento; inoltre ha dichiarato inammissibile il motivo costituzionale perché, non essendo state operate le ritenute domandate, l'eventuale accoglimento non avrebbe potuto comportare restituzioni. Non sono state liquidate spese a carico del Ministero; la Corte ha altresì rilevato l'obbligo del ricorrente di integrare il contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002

Norme richiamate

  • L. n. 448/1998, art. 26, comma 19

    La norma è stata ritenuta non suscettibile di produrre in questo caso alcuna restituzione perché, secondo i giudici di merito, le ritenute dedotte non erano state applicate; la Corte ha inoltre richiamato precedenti della Corte costituzionale che hanno escluso profili di incostituzionalità rispetto al principio di parità di trattamento

  • D.P.C.M. 20.12.1999, art. 1 (commi 2 e 3)

    Il D.P.C.M. è stato interpretato come esclusivo riguardo all'applicazione della trattenuta in rivalsa per i dipendenti pubblici transitati in regime di TFR e come meccanismo che assicura l'invarianza della retribuzione netta mediante riduzione lorda e incremento figurativo ai fini previdenziali

  • L. n. 152/1968, art. 11

    Richiamata come norma cui il ricorrente attribuiva la fondatezza della pretesa di rivalsa; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse stata concreta applicazione di trattenute riconducibili a quella disciplina

  • D.P.R. n. 1032/1973, art. 37

    Richiamato analogamente all'art. 11 L. 152/1968; la Corte ha ritenuto che non si fosse concretamente verificata la ritenuta dedotta dal ricorrente

  • Costituzione, artt. 3 e 36

    I principi sono stati invocati dal ricorrente per sostenere violazioni di parità di trattamento e della tutela retributiva; la Corte ha rilevato che le questioni costituzionali sono già state esaminate dalla Corte costituzionale e, comunque, risultavano irrilevanti per il giudizio perché non idonee a produrre la restituzione richiesta

  • C.P.C., artt. 437 e 112

    Richiamati con riferimento alla censura circa l'ammissione di questioni nuove in appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice può qualificare i fatti e individuare la norma applicabile purché non sostituisca la domanda con una nuova ultrà-petita

  • C.C., art. 23 L. n. 87/1953

    Richiamato per evidenziare il divieto di prospettare in via principale una questione di costituzionalità che non sia incidentale; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di incostituzionalità quando posto in termini tali da costituire domanda principale

  • C.P.C., art. 100

    Richiamato in relazione al difetto d'interesse: la Corte ha ritenuto che il terzo motivo fosse inammissibile per mancanza di interesse alla decisione data l'assenza di ritenute applicate al ricorrente

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Applicato con riferimento all'obbligo del ricorrente di integrare il contributo unificato per il ricorso cassatorio

Massime di principio

  • Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e di individuare la norma applicabile anche se le parti non l'hanno espressamente indicata, purché non venga sostituita la domanda con una nuova (divieto di ultrapetizione).
  • Una censura di incostituzionalità è inammissibile se, anche in caso di accoglimento, non potrebbe produrre alcun effetto utile per la parte (mancanza di interesse concreto).
  • Prima di proporre domanda di restituzione di trattenute occorre provare che le ritenute siano concretamente state applicate in danno del lavoratore; l'accertamento negativo in merito preclude ogni azione riconoscitiva/restaurativa collegata a quelle ritenute.
  • Le disposizioni attuative come il D.P.C.M. possono stabilire regimi particolari (es. esclusione di determinate trattenute per specifiche categorie di dipendenti) e la giurisprudenza costituzionale precedente che ha già affrontato la medesima questione può rendere difficile prospettare con successo una nuova censura di illegittimità.
  • In sede di impugnazioni è essenziale valutare sia la sussistenza dell'interesse ad agire sia l'eventuale preclusione di questioni di merito che non incidono sulla situazione concreta del ricorrente; le questioni processuali circa l'ammissibilità dell'appello vanno valutate alla luce del potere del giudice di reinterpretare i fatti e applicare la normativa pertinente.

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