Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4043/2021 del 16/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia concerneva il diniego opposto dall'INPDAP/INPS alla richiesta di prestito presentata da Rosina Marasco il 17/07/2008. L'INPS sosteneva che, essendo la ricorrente cessata dal servizio (pensionamento dal 1/9/2008), non poteva ottenere il prestito senza una specifica domanda di iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali imposta dall'art.3-bis del DL 159/2007 (conv. L.222/2007). La ricorrente contestava il diniego affermando di essere invece iscritta alla gestione, come dimostrato dalle trattenute in busta paga denominate "Fondo credito tesoro", e che la normativa disponeva l'iscrizione automatica per i già aderenti, senza necessità di nuova istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS confermando la decisione della Corte d'appello di Trento che aveva dichiarato illegittimo il diniego all'erogazione del prestito. La Corte territoriale aveva accertato che la Marasco risultava iscritta alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (anche in forza delle trattenute denominate "Fondo credito tesoro" evidenti nelle buste paga 2007/2008) e che, per i già aderenti, l'iscrizione alla nuova gestione operava automaticamente (decorrenza dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del DL 159/2007), senza necessità di ulteriore istanza. La Cassazione ha ritenuto che tale accertamento non fosse stato adeguatamente censurato dall'INPS e che pertanto il ricorso dovesse essere rigettato; ha altresì condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite. La Corte ha precisato che, comunque, non era possibile ordinare l'immediata erogazione del prestito qualora mancassero disponibilità finanziarie.

Norme richiamate

  • DL 1/10/2007 n.159, art.3-bis, convertito con L.222/2007

    art.3-bis DL 1/10/2007 n.159 (conv. L.222/2007)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per i soggetti già aderenti alla gestione credito INPDAP alla data di entrata in vigore del decreto, l'iscrizione alla nuova gestione decorre automaticamente (dal sesto mese successivo all'entrata in vigore) e non richiede una nuova specifica domanda di iscrizione.

  • DM n.45/2007, art.2

    Riferito come normativa di riferimento per l'iscrizione alla gestione unitaria; la Corte ha ritenuto superata la censura dell'INPS dato l'accertamento concreto dell'avvenuta iscrizione (trattenute in busta paga) e l'effetto trasferimento/automazione previsto per i già aderenti.

  • L. n.662/1996, commi 242-244 (richiamata)

    commi 242, 243, 244 L. n.662/1996

    Riferita dalla Corte d'appello come base normativa che prevedeva l'iscrizione obbligatoria dei pubblici dipendenti a specifiche gestioni; utilizzata per argomentare l'automaticità dell'iscrizione per i dipendenti pubblici.

  • L. n.266/2005, art.1 comma 347 (richiamata)

    art.1, comma 347 L. n.266/2005

    Richiamata nella discussione sul quadro normativo che estese l'iscrizione alla gestione unitaria anche ai pensionati; utile a inquadrare l'evoluzione normativa sull'iscrizione dei pensionati alla gestione credito.

  • Regolamento di attuazione (art.2) della gestione unitaria credito

    art.2 del regolamento di attuazione

    Il regolamento prevedeva l'iscrizione automatica per i pensionati e dipendenti già iscritti; la Corte ha dato rilievo all'accertamento fattuale delle trattenute contributive come prova dell'avvenuta iscrizione.

  • DPR n.115/2002, art.13 comma 1-quater

    art.13, comma 1-quater DPR n.115/2002

    Norma richiamata in relazione alla determinazione del contributo unificato e agli oneri processuali; la Corte ha disposto l'applicazione delle norme sui contributi/processuali in favore dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • La presenza di una specifica trattenuta in busta paga denominata come contributo al Fondo (es. "Fondo credito tesoro") costituisce elemento probatorio rilevante e può dimostrare l'effettiva iscrizione alla gestione creditizia anche in assenza di una formale domanda separata.
  • Quando una norma prevede un trasferimento/estensione automatico della gestione per i soggetti "già aderenti", tale automatismo opera a prescindere dalla presentazione di nuove istanze da parte degli interessati, salvo che la disposizione normativa richieda espressamente una manifestazione di volontà.
  • Le modifiche normative che introducono meccanismi di adesione "su richiesta" (opt-in) possono non incidere sui soggetti già iscritti prima dell'entrata in vigore se la norma dispone un'efficacia automatica o decorrenze specifiche per i già aderenti.
  • In contenziosi connessi a prestazioni vincolate a disponibilità finanziarie, anche se il diritto sostanziale del richiedente è riconosciuto, il giudice può non disporre l'immediata erogazione qualora l'erogazione sia subordinata a risorse disponibili.
  • L'onere dell'Amministrazione di censurare in modo adeguato gli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito è essenziale: se il giudice di legittimità ritiene inattaccabile l'accertamento fattuale (es. prova delle trattenute), l'impugnazione amministrativa o giurisdizionale ha scarse possibilità di successo.
  • In situazioni simili è utile raccogliere e conservare documentazione retributiva (buste paga, trattenute) e ogni comunicazione dell'ente che possa provare l'adesione/versamento, perché questi elementi possono prevalere su formalismi procedurali in caso di contesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.