Cassazione Civile, Sentenza n. 4044/2021 del 16/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tomassi, iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e titolare di pensione di anzianità a carico dell'AGO conseguente a ricongiunzione ai sensi della legge n.29/1979, ha chiesto al compimento del 65° anno la liquidazione della pensione integrativa spettante dal Fondo esattoriali in relazione ai contributi da lui versati. L'INPS ha impugnato la decisione che gli aveva riconosciuto tale diritto, sostenendo che la ricongiunzione e la conseguente liquidazione della pensione di anzianità avevano determinato il definitivo trasferimento della posizione assicurativa all'AGO e la perdita della qualità di iscritto al Fondo, con la conseguente impossibilità di ottenere la pensione di vecchiaia e/o la sola integrazione a carico del Fondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello e decidendo nel merito. Ha ritenuto che la ricongiunzione effettuata strumentalmente per ottenere la pensione di anzianità comporta il trasferimento della posizione assicurativa all'AGO e l'erogazione di una prestazione complessiva, escludendo la possibilità per l'interessato di richiedere successivamente, al compimento dell'età pensionabile, la sola integrazione a carico del Fondo esattoriali. Per tali ragioni la Suprema Corte ha rigettato l'originaria domanda di Tomassi e ha compensato le spese dell'intero processo.
Norme richiamate
Legge n. 377 del 2 aprile 1958
Disciplina il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali quale gestione autonoma e integrativa; stabilisce che il Fondo eroga prestazioni complessive comprendenti quanto dovuto dall'assicurazione generale obbligatoria e che le prestazioni AGO non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo durante il periodo di iscrizione
Legge n. 587 del 1971
Modificativa della disciplina del Fondo (richiamata per la sistemazione normativa), conferma il carattere integrativo e le modalità di erogazione delle prestazioni previste dalla legge n.377/1958
Legge n. 29 del 1979, art. 1 (ricongiunzione)
Consente la ricongiunzione dei periodi contributivi dal Fondo esattoriali all'AGO: la Corte interpreta che la ricongiunzione, ove finalizzata e realizzata per ottenere la pensione di anzianità, trasferisce la posizione ai fini IVS e determina la perdita della qualità di iscritto al Fondo con conseguente esclusione della successiva liquidazione separata dell'integrazione
Legge n. 903 del 1965, art. 13
Richiamata dall'INPS nella censura; la Corte non ritiene che la norma impedisca l'applicazione del regime della ricongiunzione e della conseguente erogazione complessiva della prestazione
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Individua il motivo di cassazione per violazione di legge: l'INPS lo ha invocato per censurare la interpretazione della normativa previdenziale data dalle giudici di merito
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 36, 38 (richiamati)
La Corte ha escluso profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento: eventuali differenze derivano da scelte individuali del pensionato e non da un vulnus dei parametri costituzionali richiamati
Massime di principio
- La ricongiunzione dei periodi contributivi dal Fondo speciale all'AGO, quando utilizzata per ottenere la pensione di anzianità, comporta il trasferimento della posizione assicurativa e la percezione di una prestazione complessiva; in tale ipotesi l'iscritto perde la qualità di soggetto cui il Fondo può erogare, separatamente, l'integrazione al compimento dell'età pensionabile
- Il Fondo esattoriali ha natura integrativa e le prestazioni AGO e quelle del Fondo non sono cumulabili se la ricongiunzione ha prodotto una liquidazione complessiva: non è possibile pretendere dopo tale operazione la sola integrazione dal Fondo
- La scelta del lavoratore di avvalersi della ricongiunzione e di ottenere la pensione di anzianità è decisiva ai fini dei diritti successivi e può giustificare differenze di trattamento rispetto a soggetti che non hanno effettuato la medesima scelta; eventuali profili di disparità non sono automaticamente costituzionalmente illegittimi
- Per valutare situazioni analoghe occorre accertare: a) se è stata effettuata ricongiunzione ai sensi della legge n.29/1979; b) se è stata già liquidata la pensione di anzianità a carico dell'AGO o del Fondo; c) la composizione dei contributi trasferiti; d) la normativa statutaria e regolamentare del Fondo in relazione alla perdita della qualità di iscritto
- Prima di proporre azioni giudiziarie in casi simili è opportuno verificare la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n.8892/2016 e successive) che conferma il principio per cui la ricongiunzione strumentale per anzianità esclude poi la richiesta della sola integrazione a carico del Fondo
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