Cassazione Civile, Sentenza n. 4045/2021 del 16/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha rigettato l'opposizione all'iscrizione a ruolo per contributi gestione commercianti (periodo 1988-1998). Denuncia l'inopponibilità all'INPS del trasferimento di sede (mancata comunicazione ai sensi dell'art.2 del d.l. n.352/1978) e sostiene che la diffida/sollecito di pagamento del 18/12/1995, inviata alla sede originaria da tempo inesistente e quindi mai ricevuta, non avrebbe potuto interrompere la prescrizione; chiede l'applicazione della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della cartella esattoriale invece della prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha specificamente censurato, nelle sedi di merito e in cassazione, la circostanza fattuale centrale ritenuta dalla Corte territoriale: l'effettivo invio del sollecito del 18/12/1995 alla sede originaria. La censura svolta in cassazione si limitava agli effetti sanzionatori della mancata comunicazione della nuova sede e all'irrilevanza di tale mancata comunicazione ai fini interruttivi della prescrizione, senza confutare il fatto-base considerato decisivo dalla corte d'appello. Per tali ragioni il motivo è stato ritenuto un "non motivo" ai sensi dell'orientamento consolidato e dell'art.366 n.4 c.p.c., con conseguente inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (compensi e esborsi) e a versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2 del d.l. n.352 del 1978 convertito in legge n.467/1978
La norma impone l'obbligo di comunicazione del trasferimento di sede all'INPS; l'assenza di tale comunicazione rende opponibile all'ente la sede originaria, rendendo efficaci le notifiche indirizzate a quella sede
legge n.335 del 1995
Rilevanza ratione temporis per il regime prescrizionale: i contributi maturati prima dell'entrata in vigore della legge seguono la prescrizione decennale, per cui il sollecito del 1995 può determinare l'interruzione con applicazione del termine decennale
art. 366, n.4, cod. proc. civ.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione se il motivo è nullo o si risolve in un "non motivo"; applicato per censurare l'assenza di una critica specifica alle ragioni che sorreggono la decisione impugnata
art.13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002
Consente di irrogare, a carico della parte ricorrente, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando sussistono i presupposti processuali indicati
Massime di principio
- In cassazione bisogna contestare espressamente e con argomentazione specifica le circostanze di fatto ritenute decisive dalle decisioni di merito; una censura puramente prospettica o limitata agli effetti normativi senza attacco al fatto-base è inammissibile
- La notifica inviata alla sede risultante dagli atti amministrativi è efficace se il trasferimento non è stato comunicato all'ente: il contribuente che contesta la validità della notifica deve provare che la stessa non è pervenuta
- Per contributi maturati prima della riforma del 1995 può trovare applicazione la prescrizione decennale; conseguentemente un atto interruttivo anteriore al 1995 può produrre effetti tali da escludere l'estinzione del credito per prescrizione
- Chi propone impugnazione deve svolgere nei gradi precedenti la specifica contestazione dei fatti rilevanti per poi riproporla in cassazione; altrimenti il vizio di motivazione o l'errore giuridico denunciato rischiano di essere dichiarati inammissibili
- Le conseguenze processuali di un ricorso inammissibile comprendono la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi ai sensi della normativa sul contributo unificato
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