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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4040/2021 del 16/02/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza che aveva condannato l'Istituto a corrispondere a Sutera il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato nel periodo 2 novembre 2000 - 28 dicembre 2008, sostenendo che, nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina del TFR segue la gestione previdenziale (legge n. 335/1995 e d.P.C.m. 20/12/1999) e che la stabilizzazione del lavoratore mediante contratto a tempo indeterminato (art. 1, comma 519, legge n. 296/2006) non comportava una cessazione giuridica del rapporto ai fini della liquidazione di un TFR separato. L'INPS deduceva dunque la continuità previdenziale e sosteneva l'irrilevanza della cessazione formale ai fini della liquidazione di più TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 24280/2014) e da successivi arresti (tra cui Cass. n. 5895/2020) secondo i quali il TFR ha natura retributiva e la sua esigibilità si collega alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.). Nel caso di specie il rapporto a termine si era formalmente risolto per dimissioni e si era costituito un nuovo rapporto a tempo indeterminato; pertanto il lavoratore aveva diritto al TFR maturato nel periodo a termine. Sono state altresì escluse le argomentazioni dell'INPS fondate sulla continuità della iscrizione al fondo e sulla gestione previdenziale, ritenute insufficienti a mutare la disciplina civilistica del TFR. Il ricorso è rigettato; nulla spese in favore del resistente; menzionato l'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2120 cod. civ.

    Il TFR è una quota retributiva differita spettante in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l'esigibilità si ancorava alla cessazione giuridica del rapporto e non alla cessazione dell'iscrizione al fondo previdenziale.

  • legge n. 335 del 1995 (riforma delle pensioni), art. 2, commi vari

    legge n. 335/1995, art. 2, commi 5-9 (citati nel ricorso)

    Ha avviato l'armonizzazione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici con le regole privatistiche, rendendo applicabile il paradigma dell'art. 2120 anche al pubblico impiego privatizzato.

  • d.P.C.m. 20 dicembre 1999, art. 1

    d.P.C.m. 20/12/1999, art. 1 (citato nel ricorso)

    Regole organizzative sulla gestione del fondo TFR per i dipendenti dello Stato; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non possano derogare al principio civilistico secondo cui il TFR è dovuto alla cessazione giuridica del rapporto.

  • legge 18 agosto 2000, n. 242, art. 1, comma 2

    legge n. 242/2000, art. 1, comma 2

    Norma che autorizzava assunzioni a tempo determinato per lavoratori socialmente utili nel Ministero della Giustizia; rilevante come quadro fattuale per la qualificazione del rapporto a termine iniziale.

  • legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 519

    legge n. 296/2006, art. 1, comma 519

    Prevedeva la stabilizzazione a domanda del personale assunto a termine; la Corte ha ritenuto che la stabilizzazione formalizzata mediante nuovo contratto a tempo indeterminato segnisce una cessazione giuridica del precedente rapporto ai fini del TFR.

  • Cass. S.U. n. 24280 del 2014

    Arresto fondamentale che ha affermato l'ancoraggio del TFR alla cessazione giuridica del rapporto e la natura retributiva del TFR nel pubblico impiego, escludendo la frazionabilità basata sulla persistenza dell'iscrizione al fondo previdenziale.

  • Cass. Sez. Lavoro n. 5895 del 2020

    Applicazione dei principi delle Sezioni Unite: la continuità di fatto tra rapporti e la permanenza nell'iscrizione al fondo non impediscono la maturazione del TFR alla cessazione giuridica del rapporto.

  • Corte costituzionale n. 159 del 2019

    Conferma la natura retributiva del TFR nel settore pubblico e il percorso di assimilazione alle regole del settore privato per i trattamenti di fine rapporto.

  • Cass. n. 24474 del 2011

    Decisione riguardante l'anticipazione del TFR; la Corte ha ritenuto che tale precedente non fosse applicabile alla controversia sul diritto al TFR al momento della cessazione giuridica del rapporto.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2014

    Rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia; la Corte costituzionale non ha accolto la tesi di disparità di trattamento invocata dall'INPS.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in materia di contributo unificato e pagamento supplementare in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il TFR è dovuto al verificarsi della cessazione giuridica del rapporto di lavoro; la semplice continuità di fatto o la persistenza dell'iscrizione al fondo previdenziale non impediscono la liquidazione del TFR relativo al rapporto cessato.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina civilistica dell'art. 2120 c.c. si applica al TFR: le norme previdenziali o di gestione del fondo non derogano al principio che collega il TFR alla cessazione del rapporto.
  • La stabilizzazione mediante stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato, quando preceduta da dimissioni o altro atto formale che estingue il precedente rapporto, costituisce cessazione rilevante ai fini del diritto al TFR per il periodo antecedente.
  • Le argomentazioni fondate sulla continuità contributiva o sulla gestione del fondo devono essere valutate separatamente: possono rilevare per aspetti amministrativi o contributivi, ma non eliminano il diritto del lavoratore al TFR maturato alla cessazione del rapporto.
  • Per verificare il diritto al TFR occorre esaminare la natura giuridica della transizione tra i rapporti (se vi è stata una cessazione formale o se il rapporto è proseguito senza soluzione giuridica): elementi decisivi sono dimissioni, recesso, mutuo consenso o conversione contrattuale senza interruzione giuridica.
  • In casi simili conviene documentare la modalità formale di passaggio (atto di dimissioni, data di decorrenza del nuovo contratto, mansioni e sede) e verificare i contratti collettivi applicabili, perché la qualificazione della cessazione è fattore decisivo nel contenzioso sul TFR.

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