Cassazione Civile, Ordinanza n. 36915/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre stabilito che nulla fosse dovuto per le spese, poiché già concordate tra le parti. È stato anche escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un avvocato, avendo proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, ha poi depositato rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata sottoscritta anche dai difensori della società controricorrente, che vi ha aderito in un atto unico datato 29/07/2021, con spese già concordate tra le parti. Nel testo la Corte richiama, solo ai fini del regime del contributo unificato, la propria giurisprudenza secondo cui il raddoppio opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere applicato estensivamente o analogicamente.
Norme richiamate
artt. 375 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
Richiamati solo per la trattazione camerale non partecipata del ricorso in Cassazione.
contributo unificato (d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater)
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non all'estinzione per rinuncia accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice non provvede sulle spese quando queste siano già state concordate tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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