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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40881/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socie)

La controversia

La controversia origina da una lite societaria relativa alla titolarità di una quota di società a responsabilità limitata, al successivo trasferimento mortis causa della partecipazione e alla richiesta di iscrizione delle eredi nel libro soci in luogo del loro dante causa. Nel giudizio di merito precedente erano state proposte varie domande, alcune dichiarate inammissibili per genericità e altre rigettate; in un successivo giudizio la corte territoriale ha ritenuto che tali domande fossero coperte da giudicato, dichiarandole improponibili per identità soggettiva e oggettiva con quelle già esaminate in una sentenza d'appello del 2013. Le ricorrenti hanno impugnato la decisione denunciando violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza richiamata dalla corte d'appello aveva natura solo processuale, in quanto aveva statuito in rito sull'inammissibilità per genericità della domanda, sicché produceva soltanto giudicato formale e non precludeva la riproposizione delle domande in altro giudizio; hanno inoltre dedotto l'insussistenza di perfetta identità soggettiva tra i due giudizi, per la presenza di ulteriori soggetti. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la decisione precedente, letta nel dispositivo e nella motivazione, aveva arrestato il giudizio a una pronuncia processuale di inammissibilità per difetto di petitum e causa petendi, senza un accertamento di merito idoneo a formare giudicato sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato improponibili le domande per asserito giudicato, e ha rinviato la causa alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la sentenza del 2013 richiamata come giudicato aveva contenuto soltanto processuale, perché aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda per genericità e mancata specificazione di petitum e causa petendi, senza statuire definitivamente sulla fondatezza sostanziale delle pretese; pertanto non poteva precludere la riproposizione delle domande in un diverso giudizio. È stato ritenuto assorbito il profilo relativo alla diversa identità soggettiva dei due giudizi.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale preclude la riproposizione solo delle questioni decise con statuizione di merito idonea a incidere definitivamente sul diritto fatto valere; non opera quando la precedente decisione è meramente processuale.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato formale si forma sulla decisione nel processo in cui è resa, ma una pronuncia di rito non produce giudicato sostanziale esterno e non impedisce la proposizione della stessa domanda in un diverso giudizio.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è stata dedotta per censurare l'erronea applicazione delle norme sul giudicato da parte del giudice d'appello.

Massime di principio

  • Una pronuncia che definisce la domanda con una statuizione di rito, come l'inammissibilità per genericità o per difetto di specificazione del petitum e della causa petendi, determina soltanto giudicato formale nel processo in cui è resa e non preclude la riproposizione della domanda in un diverso giudizio.
  • Per stabilire l'estensione del giudicato occorre interpretare la sentenza alla luce del dispositivo e della motivazione che la sorregge; il contenuto delle sole domande di parte ha valore residuale e può essere considerato solo in presenza di obiettiva incertezza sul significato della decisione.
  • Il giudicato sostanziale presuppone un accertamento di merito sulla fondatezza o infondatezza della pretesa; se la decisione si arresta a una causa di inammissibilità processuale, manca l'effetto preclusivo esterno.
  • Quando la decisione precedente è priva di un effettivo scrutinio sul diritto sostanziale dedotto, il giudice successivo non può dichiarare improponibile la nuova domanda per asserita copertura del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiGiudicato

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