Cassazione Civile, Ordinanza n. 06581/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da due contratti del 30 ottobre 2012 con cui, nell'ambito di una precedente procedura di amministrazione straordinaria, erano stati ceduti a favore della società ricorrente crediti IVA e IRES da maturare sino alla chiusura della procedura. Dopo l'apertura del fallimento della società cedente, i curatori hanno deciso di sciogliersi dai contratti ai sensi dell'art. 72 l. fall., previa autorizzazione del giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori. La cessionaria ha proposto distinti reclami ex artt. 26 e 36 l. fall., contestando: la qualificazione del reclamo e la competenza del tribunale; l'applicabilità dell'art. 72 l. fall. a contratti stipulati in amministrazione straordinaria; la ritenuta incompletezza dell'esecuzione del contratto; la pretesa irrilevanza dei principi di buona fede e affidamento. Il tribunale ha rigettato i reclami, ritenendo legittimo lo scioglimento e non decisiva la natura della precedente procedura. In cassazione la ricorrente ha affidato il ricorso a cinque motivi, sostanzialmente riproponendo le censure sulla corretta qualificazione dei reclami, sulla competenza, sull'ambito applicativo dell'art. 72 l. fall. e sulla natura del contratto di cessione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente l'eccezione del controricorrente secondo cui il decreto del tribunale che respinge il reclamo avverso l'atto del curatore di scioglimento da un contratto pendente, ai sensi dell'art. 72 l. fall., non ha natura decisoria su diritti soggettivi ma attiene al controllo sull'esercizio del potere gestorio del curatore. Di conseguenza, tale provvedimento non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; i terzi possono far valere le loro ragioni nelle ordinarie sedi, anche endoconcorsuali. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. È stata invece rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., esclusa la colpa grave o l'uso strumentale del processo.
Norme richiamate
richiamato come base dei reclami avverso gli atti della procedura, ma non idoneo a trasformare in decisorio il provvedimento impugnato
il decreto che respinge il reclamo contro l'atto di scioglimento del curatore è qualificato come provvedimento di controllo endoconcorsuale, privo di decisorietà
norma sullo scioglimento dai contratti pendenti; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità, perché considera inammissibile il ricorso
art. 41, quarto comma, l. fall.
menzionato quale fonte dell'autorizzazione del giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori
dedotto come vizio di omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 12 prel.
invocato nei motivi di ricorso per l'interpretazione delle norme concorsuali
invocato per sostenere la rilevanza dei principi di correttezza
invocato per sostenere la rilevanza della buona fede nell'esecuzione del rapporto
la Corte esclude la responsabilità aggravata perché la mera infondatezza delle tesi non basta e non emerge uso strumentale del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
art. 111 Cost.
implicito riferimento al ricorso straordinario per cassazione, escluso per difetto di decisorietà del provvedimento
Massime di principio
- Il decreto del tribunale fallimentare che respinge il reclamo contro lo scioglimento del curatore da un contratto pendente non decide su diritti soggettivi, ma svolge una funzione di controllo sull'esercizio del potere gestorio della procedura; perciò non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
- Le contestazioni dei terzi sugli effetti dello scioglimento del contratto pendente devono essere fatte valere nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, e non tramite impugnazione in cassazione del provvedimento di reclamo.
- La mera infondatezza giuridica delle argomentazioni difensive non integra, di per sé, responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; occorre un quid pluris, come colpa grave manifesta o uso strumentale e illecito del processo.
- La qualificazione del provvedimento come non decisorio preclude l'esame nel merito delle censure che investono la corretta applicazione della disciplina concorsuale sullo scioglimento dei contratti pendenti.
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