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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2551/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tassini ha chiesto l'applicazione in esecuzione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.2 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen. con riguardo a quattro reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti commessi in date diverse (10/02/2016; 21/01/2017; 09/08/2017; 15/02/2018) e già giudicati con sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Genova, in precedente provvedimento da giudice dell'esecuzione, aveva già escluso il vincolo della continuazione tra i reati 1, 3 e 4 per mancata prova di un medesimo disegno criminoso. Tassini eccepiva che la cosiddetta proprieta' transitiva della continuazione avrebbe permesso di avvincere anche il reato n.2 agli altri e che l'esclusione precedente non poteva precludere il nuovo accertamento sul reato n.2, perché il rigetto era stato pronunciato dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice della cognizione e perché il reato n.2 non era stato oggetto di precedente valutazione in tal senso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima l'applicazione del principio di preclusione derivante dal divieto del ne bis in idem nel procedimento esecutivo (art. 666 c.2 cod. proc. pen.), secondo cui una nuova istanza è inammissibile se mera riproposizione di altra già rigettata salvo che emergano nuovi elementi. Ha confermato che la proprieta' transitiva della continuazione implica che, se la continuazione è stata esclusa tra alcuni reati, tale esclusione si estende anche ai reati che si suppongano connessi per continuazione a quelli già esclusi; quindi il giudice dell'esecuzione non poteva riconoscere la continuazione tra il reato 2 e gli altri reati per i quali era gia' intervenuto rigetto. Per tale motivo il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., secondo comma

    Disciplina la continuazione tra piu' reati; la Corte ha interpretato il comma come idoneo a giustificare l'applicazione in sede esecutiva dell'istituto quando ricorrano piu' sentenze irrevocabili. Ha delinea-to la portata della continuazione come relazione transitiva tra reati facenti parte del medesimo disegno criminoso.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione prevista dall'art. 81 cod. pen.; la Corte ha ribadito che il giudice dell'esecuzione deve verificare l'eventuale preclusione derivante da precedenti rigetti.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione dichiari inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione di altra gia' rigettata, basata sui medesimi elementi. La Corte ha richiamato tale norma per giustificare la preclusione processuale nel procedimento esecutivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese del procedimento; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 28, art. 649 e art. 669 cod. proc. pen. (richiamati in motivazione)

    Richiamati per evidenziare la portata generale del divieto del ne bis in idem e delle sue ricadute procedurali, a sostegno della tesi della preclusione anche in sede esecutiva.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e' inammissibile se costituisce mera riproposizione di una istanza gia' respinta, salvo che emergano nuovi elementi di fatto o nuovi profili giuridici non precedentemente valutati.
  • La relazione di continuazione tra reati e' transitiva: se A e' continuazione di B e B di C, allora A e C sono tra loro in continuazione, perche tutti partecipano dello stesso disegno criminoso.
  • L'esclusione della continuazione tra alcuni reati produce effetto preclusivo anche rispetto ad altri reati che si vorrebbero ricondurre a continuazione con quelli gia' esclusi; pertanto, per ottenere il riconoscimento in esecuzione e' opportuno chiedere riconoscimenti limitati e alternativi (per singoli gruppi di reati) o produrre nuovi elementi probatori.
  • Nel procedimento esecutivo il giudice deve verificare se la nuova istanza e' basata su elementi effettivamente nuovi; in assenza di tali elementi la richiesta può essere dichiarata inammissibile e il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
  • Per preservare la possibilita' di un riesame in esecuzione, il ricorrente dovrebbe: 1) indicare espressamente eventuali nuovi fatti o prove rispetto al precedente procedimento esecutivo; 2) formulare richieste subordinate o limitate a specifici gruppi di reati; 3) argomentare i profili giuridici nuovi che giustifichino la revisione della valutazione precedente.

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