Sentenza del 17/03/2023 n. 7761 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso IRAP 2006-2009. Dopo il rigetto in secondo grado, propose ricorso per cassazione con due motivi. La Sez. VI aveva dichiarato i motivi inammissibili per genericità e difetto di specificazione, oltre a censurare il secondo per la sua natura di critica diretta alla motivazione di primo grado. Il ricorrente ha poi chiesto la revoca dell'ordinanza per presunto errore di fatto (omessa lettura di un capoverso che, a suo dire, specificava l'esistenza di un vizio motivazionale).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto denunciato: la motivazione dell'ordinanza dimostrava di aver considerato integralmente il motivo e la sua illustrazione, e le parti richiamate dal ricorrente non erano idonee a elevare il livello di specificità richiesto. Nessuna condanna per spese (l'amministrazione non si era costituita), ma è stato disposto l'obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della normativa vigente.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., co. 1, n. 4
Norma sulla revocazione per errore di fatto: il ricorrente ha invocato tale rimedio, ma la Corte ha precisato che l'errore di fatto deve essere incontrovertibile, rilevante e decisivo; la mera percezione erronea non è sufficiente se dagli atti risulta che il fatto era stato considerato.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamata come regola generale sul procedimento di revocazione per errore di fatto; la Corte ha valutato la richiesta alla luce dei limiti stabiliti dalla norma.
art. 370 c.p.c., co. 1
Norma sulla costituzione e controricorso: l'Agenzia non ha depositato un controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1, venendo rilevata la sua mancata costituzione effettiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1‑quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'eventuale applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il rimedio per errore di fatto (revocazione) è molto restrittivo: va provato un errore materiale incontrovertibile, rilevante e decisivo; non è sufficiente sostenere una mera svista o una diversa lettura degli atti.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale specificare con chiarezza la natura della censura (violazione di legge vs vizio motivazionale) e motivarla puntualmente: la genericità e la mera trasposizione di quanto già detto in grado d'appello comportano inammissibilità.
- Non si può con il ricorso per cassazione attaccare 'direttamente' la motivazione di merito come se si ripetesse il giudizio di fatto; bisogna indicare i profili di illegittimità di diritto o la illogicità manifesta della motivazione con adeguata specificazione.
- La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce la pronuncia di inammissibilità, ma incide sulle spese: l'assenza di controricorso può portare all'esclusione delle spese a carico dell'Amministrazione, pur restando possibile l'applicazione di contributi unificati.
- Per richieste di rimborso IRAP e simili controversie tributarie, è utile documentare con precisione i fatti e le norme violate e distinguere chiaramente, già in primo appello e poi in cassazione, le diverse questioni di diritto e di motivazione per evitare eccezioni di inammissibilità.
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