Cassazione Penale, Ordinanza n. 06497/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo meramente reiterativo e non specifico e il secondo motivo generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge lamentando la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 628 c.p.; la Corte ha rilevato che la censura riproduceva in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata. Con il secondo motivo, erroneamente rubricato come terzo, ha denunciato violazione di legge per non avere il giudice di merito riqualificato la fattispecie nella forma attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p.; anche tale motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi di fatto o di diritto idonei a sostenere la censura e quindi non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
norma richiamata dal ricorrente come reato per cui chiedeva l'assoluzione; la Corte non entra nel merito della configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura perché riproduttiva di doglianze già esaminate
richiamato dal ricorrente come forma attenuata del reato; la Corte osserva che la doglianza è generica e non specifica gli elementi necessari per sostenere la richiesta riqualificazione
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
la norma sull'onere di specificità dei motivi di impugnazione è utilizzata per qualificare come inammissibile il motivo privo di indicazione degli elementi posti a base della censura
richiamo al reato oggetto della prima doglianza
richiamo alla forma attenuata invocata nel secondo motivo
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
parametro di specificità dell'impugnazione
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, anche se non espressamente riportato nel testo trascritto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono avere contenuto specifico e non possono limitarsi a riproporre in modo acritico le stesse doglianze già dedotte in appello e già confutate dal giudice di merito.
- La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi puntualmente con la motivazione, indicando gli errori di diritto o le carenze argomentative dedotte; in mancanza, il motivo è solo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La richiesta di riqualificazione della fattispecie in una forma attenuata richiede una censura argomentata e completa, che indichi chiaramente gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della diversa qualificazione.
- La mancata osservanza del requisito di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dalla legge.
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