Cassazione Penale, Ordinanza n. 24205/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando per la prima imputata la mancanza di specificità del motivo e per la seconda imputata la genericità e la duplice inammissibilità dei ricorsi presentati. Ha inoltre condannato entrambe al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva riformato la decisione di primo grado solo quanto al trattamento sanzionatorio, confermando la condanna delle due imputate per furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Una ricorrente deduceva un unico motivo, ritenuto privo di specificità perché meramente riproduttivo di doglianze già svolte in appello e non effettivamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, specie quanto al diniego delle attenuanti generiche. L’altra imputata proponeva un primo ricorso, tramite difensore, giudicato inammissibile perché completamente in fatto e intrinsecamente generico; proponeva inoltre un secondo ricorso, anch’esso inammissibile perché il diritto di impugnazione si era già consumato con il precedente ricorso e, comunque, perché i motivi nuovi non potevano sanare l’inammissibilità originaria. Nel secondo ricorso, il primo motivo era manifestamente infondato sulla nozione di privata dimora rilevante per il furto in abitazione; il secondo motivo era manifestamente infondato perché la richiesta di pena sostitutiva formulata in appello era generica.
Norme richiamate
Per la configurabilità del furto in abitazione rileva che il luogo integri una privata dimora, cioè un ambiente in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, non aperto al pubblico e non liberamente accessibile a terzi senza consenso, anche se destinato ad attività lavorativa o professionale.
La sentenza di merito aveva affermato la responsabilità anche per l’indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti; la Cassazione non entra nel merito del relativo elemento costitutivo, limitandosi a dichiarare inammissibili i ricorsi.
L’inammissibilità del ricorso consegue alla mancanza di specificità, alla genericità dei motivi e alla proposizione di un secondo ricorso dopo che il diritto di impugnazione si è già consumato.
I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti rispetto alla motivazione impugnata e non meramente riproduttivi di censure già respinte in appello.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
Non richiamato espressamente, ma la decisione si limita alla declaratoria di inammissibilità senza incidere nel merito della condanna.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di analitica confutazione di ogni allegazione difensiva.
- Il diritto di impugnazione per cassazione si consuma con la proposizione del primo ricorso; un successivo ricorso non può riaprire il termine né sanare l’inammissibilità dei motivi originari.
- La nozione di privata dimora ai fini del furto in abitazione comprende i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale, purché non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza consenso.
- Una richiesta di pena sostitutiva formulata in appello deve essere specifica e corredata delle ragioni che ne sorreggono l’ammissibilità; la mera istanza generica è insufficiente.
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