Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23847 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e respinto il loro ricorso contro un avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto di compravendita immobiliare. In particolare, hanno dedotto che l’avviso impugnato era stato annullato dall’Amministrazione finanziaria in autotutela durante il giudizio e sostituito da un altro avviso. Pertanto, la CTR avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere e dichiarare estinto il giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati. L’annullamento in corso di causa dell’avviso di liquidazione oggetto del giudizio comportava la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e il giudizio è stato definito con dichiarazione di estinzione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese processuali di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater

    La norma è stata richiamata dai contribuenti in relazione al potere dell’Amministrazione di annullare o sostituire in autotutela l’atto impositivo. La Corte ha ritenuto decisivo l’annullamento dell’avviso impugnato, indipendentemente dalla specifica valutazione degli ulteriori profili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’annullamento dell’atto tributario impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, poiché viene meno l’oggetto stesso della controversia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    La disposizione è stata richiamata dai contribuenti con riferimento alla regolazione delle spese processuali e alla necessità di considerare l’annullamento dell’atto intervenuto durante il giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La norma è stata invocata in tema di spese di lite. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese per la particolare natura della vicenda processuale.

Massime di principio

  • Se l’Amministrazione annulla in autotutela l’atto tributario impugnato durante il processo, viene meno l’oggetto della controversia e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L’annullamento dell’atto originario non consente al giudice di continuare a decidere nel merito di quell’atto, anche se l’Amministrazione emette successivamente un nuovo avviso: il nuovo atto costituisce un atto distinto, eventualmente impugnabile autonomamente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, quando risulta che l’atto impugnato è stato definitivamente annullato o ritirato.
  • L’estinzione del giudizio non implica automaticamente la condanna dell’Amministrazione alle spese: il giudice può compensarle, soprattutto quando la vicenda presenta elementi processuali particolari o l’annullamento è seguito da un nuovo atto sostitutivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.