Cassazione Penale, Sentenza n. 4933/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Procuratore Generale ha successivamente dichiarato la rinuncia al ricorso (15/04/2021). La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. D) c.p.p., pronunciandosi il 15 novembre 2021 per l'inammissibilità del ricorso
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Cagliari che aveva rigettato la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicare nei confronti di Salvatore Melis la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (anni 5 con obbligo di soggiorno) e la misura patrimoniale del sequestro e confisca. Il ricorso denunciava errata applicazione degli artt. 4, 20 e 24 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 1569 e dell'art. 512-bis c.p., oltre a vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale attuale del proposto, contestando che la Corte d'Appello avesse ritenuto i fatti ascrivibili al ricorrente troppo risalenti
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 1569, artt. 4, 20, 24
Le norme sono state richiamate dal ricorrente per sostenere la necessità di applicare misure di prevenzione patrimoniali e personali; la Corte di appello le aveva valutate nel rigetto dell'istanza, ritenendo non provata la pericolosità sociale attuale. La Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sostanziali perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia
Richiamato dal ricorrente quale norma correlata alle misure di prevenzione; anche su questo profilo la censura era diretta a vizi di applicazione e motivazione, ma la declaratoria di inammissibilità ha impedito un esame di merito
Art. 591, comma 1, lett. D) c.p.p.
Norma processuale invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, essendo intervenuta la rinuncia del ricorrente e quindi sopravvenuta la carenza di interesse a perseguire il gravame
Massime di principio
- La rinuncia formale del ricorrente alla impugnazione determina, in genere, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice di legittimità non procede all'esame di merito se viene meno l'interesse processuale
- Nei procedimenti per misure di prevenzione è centrale la valutazione della "pericolosità sociale attuale": fatti troppo risalenti possono giustificare il diniego della misura, mentre è necessario provare collegamenti o condotte prossime nel tempo per giustificare la misura
- Le doglianze che riguardano esclusivamente vizi di motivazione rientrano in una forma di censura che, se non accompagnata da profili di diritto rilevanti, possono risultare improduttive davanti alla Corte di Cassazione; inoltre, la Corte evita l'esame quando il ricorso è divenuto privo di interesse
- La tempestività dell'impugnazione è rilevante: la parte resistente può eccepire la tardività dell'appello o ricorso; tuttavia nel caso esaminato la questione della tempestività è stata sollevata in memoria difensiva ma è rimasta secondaria rispetto alla rinuncia del ricorrente
- In situazioni analoghe, se il pubblico ministero decide di non proseguire in cassazione, la parte sottoposta a richiesta di misure di prevenzione vede consolidarsi il provvedimento favorevole (non applicazione della misura), a meno che terzi o altri soggetti legittimati non impugnino
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