Sentenza n. 5443/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto del silenzio formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 19.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 19 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio formatosi sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 19 dicembre 2025, chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità. In prossimità dell’udienza di trattazione ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; il TAR non ha quindi esaminato il merito della pretesa.
La decisione
Il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse manifestata dal ricorrente. Le spese di lite sono compensate. È accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, integrata la documentazione inizialmente rilevata come mancante; il compenso del difensore è liquidato in € 800,00, comprensivi di spese generali e accessori di legge. Nella liquidazione il TAR considera la limitata difficoltà della controversia, la riduzione ordinaria del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato e il fatto che, durante il procedimento, al ricorrente è comunque assicurata la permanenza nel territorio nazionale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che in prossimità della udienza di trattazione la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla ulteriore coltivazione della domanda. Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La dichiarazione sopravvenuta del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione della domanda determina l’improcedibilità del ricorso, senza esame del merito.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
La liquidazione del compenso considera le caratteristiche dell’attività e la natura, difficoltà e valore dell’affare, oltre alle condizioni del cliente, ai risultati e alla complessità delle questioni.
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, e del fatto che, in ogni caso, in pendenza del procedimento, al ricorrente è comunque assicurata la permanenza optimo iure nel territorio nazionale.
Nel liquidare il compenso per la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato va applicata la riduzione ordinaria del 50%, valutando anche la difficoltà concreta della controversia.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente, intervenuta prima della decisione e attestante la perdita dell’interesse alla prosecuzione, comporta l’improcedibilità del ricorso e preclude l’esame della domanda nel merito.
- Nella liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato devono essere considerate le caratteristiche dell’attività difensiva e la natura, difficoltà e valore della controversia; si applica la riduzione ordinaria del 50% prevista dall’art. 130 d.P.R. 115/2002.
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