Cassazione Civile, Ordinanza n. 27947/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società dichiarata fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che, decidendo sul reclamo ex art. 18 legge fallimentare avverso la sentenza di fallimento del tribunale, aveva confermato la declaratoria di fallimento. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 6 legge fallimentare, sostenendo che il creditore istante non fosse legittimato a chiedere il fallimento perché il suo credito era contestato e comunque non esigibile, in quanto non assistito da titolo monitorio o giudiziale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 5 legge fallimentare, contestando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e prospettando una valutazione diversa della situazione patrimoniale e della natura dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la corte territoriale aveva svolto la necessaria delibazione incidentale del credito posto a fondamento dell'istanza fallimentare, delibazione sufficiente ai fini della legittimazione del creditore istante senza bisogno di un definitivo accertamento giudiziale o di un titolo esecutivo. Sul secondo motivo ha osservato che le censure erano dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, attraverso una diversa lettura dei fatti e della situazione patrimoniale dell'impresa, operazione non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 legge fall.
ai fini della legittimazione del creditore istante per la dichiarazione di fallimento è sufficiente una autonoma e sommaria delibazione incidentale sulla sussistenza del credito dedotto, senza necessità di accertamento definitivo o di titolo esecutivo
art. 5 legge fall.
la verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, quando sia censurata con argomentazioni che implicano una diversa lettura dei fatti, non è suscettibile di riesame in cassazione se la censura si risolve in un sindacato di merito
art. 18 legge fall.
il ricorso trae origine dal reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento
il motivo è dichiarato inammissibile perché la questione è già stata risolta in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti dell'inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione del creditore istante può essere scrutinata con una delibazione incidentale e sommaria del credito dedotto, compatibile con la natura del rito, senza richiedere un accertamento definitivo o l'esistenza di un titolo esecutivo.
- La censura relativa alla sussistenza dei presupposti di fallibilità è inammissibile in cassazione quando mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando il giudice del merito abbia valutato la situazione patrimoniale del debitore come insufficiente a soddisfare i crediti emersi, non è consentito trasformare tale apprezzamento in una questione di mera violazione di legge per ottenere un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27899/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27902/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27906/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27907/2022 del 23/09/2022
- ordinanza_civile · 23 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27908/2022 del 23/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →