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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36890/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 20 ottobre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la sua responsabilità per lesioni personali e danneggiamento. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 582 e 635 c.p. e degli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p., oltre a vizio di motivazione, contestando la valutazione delle prove e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non formulato nei termini consentiti in sede di legittimità: a fronte di una motivazione d’appello logica e adeguata, la censura sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa alla Corte. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva giustificato il contenuto distacco dal minimo edittale con il considerevole disvalore della condotta e aveva dato conto dell’assenza di elementi favorevoli, implicitamente escludendo anche le attenuanti generiche. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    i giudici di appello hanno correttamente indicato le ragioni del contenuto distacco dal minimo edittale della pena prevista per i reati di cui all'artt. 582 e 635 cod. pen., facendo riferimento al considerevole disvalore della condotta tenuta, oltre che all'assenza di elementi favorevolmente valutabili in favore del ricorrente, la cui mancanza deve ritenersi implicitamente posta anche a diniego delle invocate diminuenti

    La determinazione della pena per il reato di lesioni è adeguatamente motivata quando il giudice indica il disvalore della condotta e l’assenza di elementi favorevoli.

  • art. 635 c.p.

    i giudici di appello hanno correttamente indicato le ragioni del contenuto distacco dal minimo edittale della pena prevista per i reati di cui all'artt. 582 e 635 cod. pen., facendo riferimento al considerevole disvalore della condotta tenuta, oltre che all'assenza di elementi favorevolmente valutabili in favore del ricorrente, la cui mancanza deve ritenersi implicitamente posta anche a diniego delle invocate diminuenti

    La determinazione della pena per il reato di danneggiamento è adeguatamente motivata quando il giudice indica il disvalore della condotta e l’assenza di elementi favorevoli.

  • art. 192 c.p.p.

    riscontrata l'esistenza di un logico apparato argomentativo a base della decisione impugnata, a questa Corte è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova

    La Corte di cassazione non può sostituire alla valutazione probatoria dei giudici di merito una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione dell’attendibilità delle fonti quando la motivazione impugnata è logicamente argomentata.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    riscontrata l'esistenza di un logico apparato argomentativo a base della decisione impugnata, a questa Corte è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova

    La doglianza che richiama la regola di giudizio dell’art. 530, comma 2, c.p.p. non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione delle prove quando il ricorso si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa a una motivazione di merito logica.

Massime di principio

  • In sede di cassazione, il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti: se la decisione di merito è sostenuta da un apparato argomentativo logico, è precluso alla Corte sostituirvi una diversa lettura delle risultanze o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti.
  • La pena collocata sopra il minimo edittale è adeguatamente motivata se il giudice richiama il considerevole disvalore della condotta e l’assenza di elementi favorevoli all’imputato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato implicitamente attraverso il rilievo dell’assenza di elementi favorevoli all’imputato.

Come è indicizzato

MaterieLesioniDanneggiamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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