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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03403/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico a corpo per la ristrutturazione e il recupero di un complesso turistico-ricettivo di proprietà provinciale e sottoposto a tutela. Dopo vari ritardi, contestazioni sulla qualità dell'esecuzione, sospensione del pagamento di un SAL, assegnazione di un termine per rimediare e successiva risoluzione del contratto in danno dell'impresa da parte della stazione appaltante, l'appaltatore ha agito per ottenere l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti della risoluzione in danno e, in via principale o comunque alternativa, la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, con condanna al pagamento di somme riservate e di altre poste economiche; in via subordinata ha invocato l'arricchimento senza causa. Ha inoltre chiesto di escludere la legittimità dell'escussione delle fideiussioni nei confronti del garante. La provincia ha resistito e proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di somme corrisposte per opere male eseguite e per i danni da inadempimento; il garante ha chiesto la reiezione delle domande e, in riconvenzionale, l'indennizzo dall'impresa per quanto pagato in forza della fideiussione. In Cassazione l'impresa ha dedotto, con sette motivi, omesso esame di fatti decisivi e plurime violazioni di legge: contestazione della valutazione della legittimità della risoluzione in danno e delle cause dei ritardi, denuncia di motivazione contraddittoria, invocazione di forza maggiore/impossibilità sopravvenuta, errori sulla disciplina delle riserve e del registro di contabilità, errata valutazione delle prove e dell'onere della prova, nullità per vizi della CTU e incompatibilità del consulente tecnico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito, perché la Corte d'appello aveva esaminato in modo ampio e adeguato i fatti e correttamente valutato la gravità e imputabilità dell'inadempimento dell'impresa nell'ambito dell'appalto pubblico; ha precisato che il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la decisione consenta di ricostruire il ragionamento del giudice e che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non equivale, di per sé, a omesso esame di un fatto decisivo. Quanto alle riserve, ha richiamato il principio per cui esse presuppongono un contratto valido e non sono lo strumento corretto quando si controverte sulla risoluzione del contratto: in tale ipotesi le pretese seguono le regole della risoluzione e del risarcimento del danno. Ha poi dichiarato inammissibili anche il quinto motivo, perché generico e volto a una nuova valutazione delle prove, il sesto, perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla regolarità del contraddittorio nella CTU e difettava di specificità, e il settimo, perché l'asserita incompatibilità del consulente tecnico avrebbe dovuto essere fatta valere con ricusazione nel termine di legge e non poteva essere dedotta come nullità della sentenza. Il ricorso è stato respinto con condanna dell'impresa alle spese in favore di entrambe le parti costituite e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale o abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento; non è consentito usare la norma per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento logico della decisione; non ricorre quando la motivazione sia ampia e comprensibile.

  • art. 1453 c.c.

    Quando si fa questione di risoluzione del contratto per inadempimento, le pretese conseguenti non si risolvono nella disciplina delle riserve ma seguono le regole della risoluzione e del risarcimento del danno.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato come base della domanda dell'appaltatore di risoluzione per diffida ad adempiere; la Corte non ha accolto tale impostazione perché ha ritenuto prevalente l'inadempimento dell'appaltatore.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione presuppone un inadempimento non di scarsa importanza, da valutare secondo la gravità complessiva della vicenda e il comportamento di entrambe le parti.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sui rimedi sinallagmatici, ma la Corte ha escluso che le allegazioni dell'impresa imponessero una diversa conclusione sulla responsabilità per l'inadempimento.

  • art. 1256 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'impossibilità sopravvenuta e la non imputabilità del ritardo; la Corte ha ritenuto la censura non idonea perché diretta a ottenere una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 1258 c.c.

    Richiamato unitamente all'impossibilità sopravvenuta, senza che la Corte vi riconoscesse rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non se apprezza in modo ritenuto erroneo l'esito della prova.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle doglianze sul contraddittorio nella CTU, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata lesione del diritto di difesa.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica, ritenute dalla Corte regolari.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato per l'asserita incompatibilità del consulente tecnico; la Corte ha precisato che la doglianza andava fatta valere con ricusazione.

  • art. 63 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'incompatibilità del CTU, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 192 c.p.c.

    La mancanza di imparzialità del consulente tecnico deve essere fatta valere tramite ricusazione nel termine previsto da questa norma.

  • art. 199, comma 6, d.P.R. n. 554/1999

    Richiamato quale base del provvedimento di risoluzione in danno adottato dalla stazione appaltante nell'appalto di opere pubbliche.

  • art. 119 d.P.R. n. 554/1999

    Norma applicabile ratione temporis alla risoluzione dell'appalto pubblico per ritardo e inadempimento dell'appaltatore; la gravità e l'imputabilità vanno valutate in modo complessivo, anche considerando il comportamento di entrambe le parti.

  • art. 133 d.P.R. n. 554/1999

    Richiamato dalla ricorrente in tema di impossibilità sopravvenuta e sospensione dei lavori, ma senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.

  • art. 163 d.P.R. n. 554/1999

    Invocato per sostenere la nullità del registro di contabilità per modalità difformi; la doglianza non è stata ritenuta decisiva.

  • art. 165 d.P.R. n. 554/1999

    Richiamato in tema di iscrizione delle riserve; la Corte ha ribadito che, in presenza di risoluzione del contratto, la disciplina delle riserve non è quella decisiva per le pretese dell'appaltatore.

  • art. 31 d.m. 145/2001

    Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle riserve, ma senza rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 2041 c.c.

    Domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dall'impresa, non accolta nel giudizio di merito e non oggetto di accoglimento in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito censurare la motivazione della sentenza per ottenere una nuova valutazione del merito: la doglianza è ammissibile solo se si denuncia un effettivo vizio di legge o un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice diversa lettura delle prove.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione ampia, ancorché contestata, esclude tale vizio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento in modo tecnicamente scorretto; non basta lamentare che le prove siano state valutate male.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata; non ricorre quando si contesti l'apprezzamento, pur ritenuto erroneo, dell'esito della prova da parte del giudice di merito.
  • Nell'appalto pubblico, in presenza di reciproche contestazioni, la risoluzione per inadempimento richiede una valutazione comparativa delle condotte delle parti e della gravità complessiva degli inadempimenti, secondo un apprezzamento di merito insindacabile se congruamente motivato.
  • Ai fini della risoluzione dell'appalto pubblico per ritardo o inadempimento dell'appaltatore, la gravità e l'imputabilità vanno valutate considerando sia criteri oggettivi sia elementi soggettivi e il comportamento complessivo delle parti.
  • Le riserve nell'appalto presuppongono un contratto valido e pendente; quando la controversia riguarda la validità, l'estinzione o la risoluzione del contratto, le pretese economiche vanno trattate secondo le regole della risoluzione e del risarcimento del danno, non attraverso la disciplina delle riserve.
  • Le contestazioni sulla consulenza tecnica d'ufficio relative a imparzialità o incompatibilità del consulente devono essere sollevate con gli strumenti processuali previsti, in particolare la ricusazione nei termini di legge; non possono essere introdotte per la prima volta come nullità della sentenza in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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