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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36436/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio sollevato dal Tribunale di Genova in relazione a molteplici capi di imputazione (numerosi reati di falso ideologico informatico e falsi documentali, nonché reati connessi come frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti). Le questioni principali riguardavano: 1) il luogo di consumazione dei falsi informatici (se l'atto si consuma con l'inserimento nel server locale di SPEA a Genova o solo dopo la trasmissione al server centrale di Roma, visibile alla committente ASPI); 2) l'esistenza di connessioni tra i reati (in particolare connessione teleologica tra falsi e reati più gravi come le frodi/attentati alla sicurezza); 3) la competenza territoriale per i falsi documentali (capi 11-14), con contestazioni sulla rilevanza della sede di redazione e sottoscrizione degli atti (Casalecchio di Reno/Bologna, Milano, Roma). Diversi imputati e loro difensori hanno sollevato eccezioni di incompetenza in favore dei Tribunali di Roma, Bologna o Milano, richiamando modalità tecniche del sistema informatico SPEA e la visibilità degli atti da parte di soggetti esterni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato: - Ammissibile la questione sul luogo di consumazione dei falsi informatici e, applicando i principi di diritto, ha stabilito che il reato di falso ideologico informatico si perfeziona quando l'atto esce dalla sfera esclusiva di disponibilità dell'autore e diventa accessibile a terzi: nel caso concreto, l'inserimento nel server locale di SPEA a Genova era sufficiente a determinare la consumazione e quindi la competenza territoriale del Tribunale di Genova per tutti i capi di falso informatico (capi G e P), incluso il capo G22) contestato a Donferri Mitelli. - Ha precisato che, nella fattispecie, non è richiesto che l'atto sia immodificabile per considerarsi consumato; la modificabilità non esclude la rilevanza esterna già determinata dall'accessibilità. - Ha richiamato il criterio giurisprudenziale (Sez. U. in tema di sistemi telematici) secondo cui il sistema è unitario, ma ai fini del locus vale il luogo in cui l'operatore effettua materialmente l'inserimento/accesso; ciò ha portato a confermare la competenza di Genova. - Ha dichiarato inammissibili molte delle questioni relative alla connessione teleologica (es. tra i reati contestati a Castellucci e i falsi), nonché molte eccezioni relative ai falsi documentali (capi 11-14) perché formulate in termini vaghi/meramente esplorativi o privi di elementi fattuali certi; ove manchino elementi chiari sull'uscita dell'atto dalla sfera dell'autore la Corte ha ritenuto applicabile, in via suppletiva, l'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., individuando comunque la competenza nel Tribunale di Genova. - Ha altresì confermato il principio di vincolatività di precedenti decisioni della Corte di cassazione in sede cautelare (Sez. 5, n. 22052/2020) per le posizioni già definite, dichiarando inammissibili le eccezioni riproposte senza fatti nuovi. In sintesi: competenza del Tribunale di Genova dichiarata per tutti i reati di falso ideologico informatico (capi G e P) e, per carenze probatorie o formulazioni vaghe delle questioni, molte eccezioni presentate dagli imputati sono state ritenute inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza per territorio: ammette la rimessione su questioni "serie" e non manifestamente infondate; la rimessione vincola la definizione definitiva della competenza impedendo la riproposizione della stessa questione nel procedimento.

  • art. 12, lett. a) e lett. b) cod. proc. pen.

    Criteri di connessione tra reati: lett. a) (connessione teleologica/causale tra reati diversi) e lett. b) (connessione per identità soggettiva e contiguità dei reati). La Corte ha ritenuto che le eccezioni basate su connessione teleologica debbano essere suffragate da concreti indici fattuali per essere valutabili.

  • art. 9, comma 3 cod. proc. pen.

    Criterio suppletivo di determinazione della competenza territoriale da applicare quando non è individuabile con certezza il luogo di consumazione: la Corte lo ha richiamato per assegnare competenza a Genova in presenza di incertezza fattuale.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Regola la competenza per i reati connessi individuando il giudice del reato più grave come competente; applicato per collegare talune posizioni al luogo di consumazione del reato più grave (Genova).

  • art. 615-ter cod. pen.

    Delitto di accesso abusivo a sistema informatico: la giurisprudenza delle Sezioni Unite su questo articolo è stata utilizzata come parametro ermeneutico per i sistemi telematici unitari, con la conseguente individuazione del luogo di consumazione nell'operatore che materialmente compie l'immissione/interrogazione.

  • art. 25 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante nel processo salvo nuovi fatti; la Corte ha richiamato questa norma per escludere la riapertura di questioni già decise in incidente cautelare in assenza di fatti nuovi.

  • art. 479, art. 476 comma 2, art. 491-bis, art. 432 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate nell'imputazione: art. 479 e 476/2 e 491-bis riferiti a fattispecie di falsità/ricettazione di documenti; art. 432 relativo a attentato alla sicurezza dei trasporti e reati connessi. La Corte ha valutato la collocazione territoriale dei reati di falso rispetto a tali reati connessi ai fini della competenza.

Massime di principio

  • Il reato di falso (informatico o cartaceo) si consuma quando l'atto esce dalla sfera esclusiva di disponibilità dell'autore e diventa accessibile a terzi: non è necessario che l'atto sia immodificabile per considerarsi consumato.
  • Nei sistemi telematici unitari la rilevanza territoriale spesso si determina nel luogo in cui l'operatore/utente materialmente effettua l'inserimento o l'accesso (postazione client), non esclusivamente dove risiede il server centrale.
  • Le eccezioni di competenza per territorio devono essere fondate su elementi fattuali certi e non formulate in termini vaghi o meramente ipotetici; altrimenti risultano inammissibili nel rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis.
  • La connessione teleologica tra reati richiede indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, programmazione dei reati, sistematicità) e non può essere affermata sulla sola base di deduzioni generiche.
  • Le decisioni precedenti della Corte di cassazione sulla competenza (anche se adottate in sede cautelare) vincolano le fasi successive del procedimento, salvo sopravvenienza di fatti nuovi idonei a modificare la situazione giuridica.
  • Quando i fatti non consentono di individuare con certezza il locus commissi delicti, si applicano i criteri suppletivi di competenza (es. art. 9, comma 3 o art. 16) per evitare vuoti di giurisdizione e procedimenti inutili.
  • Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis è uno strumento risolutivo utile ma limitato: la Corte di cassazione valuta solo questioni giuridiche fondate sui fatti rappresentati dall'ordinanza rimettente; non procede ad accertamenti di merito non sorretti da elementi certi.

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