Cassazione Civile, Ordinanza n. 20343/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una persona fisica aveva convenuto in giudizio una società e alcuni proprietari del terreno per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un fondo sito nel Comune di Aci Castello e, per effetto di tale accertamento, la declaratoria di inefficacia dell'atto pubblico di compravendita con cui i convenuti avevano trasferito il bene alla società. La pretesa era fondata sull'assunto di avere posseduto il terreno dal 1986, coltivandolo e vendendone i prodotti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato un possesso pubblico, pacifico ed esclusivo uti dominus, valorizzando sia il permanere dell'accesso e del dominio dei proprietari sia la mancanza di attività esteriori idonee a manifestare il possesso verso i terzi. In appello, la decisione era stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., sul presupposto che il gravame non avesse censurato tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare quella relativa al compossesso dei proprietari e quella relativa alla qualità ed esclusività del possesso dell'appellante. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'atto di appello fosse invece specifico perché contestava sia la valutazione delle prove sul compossesso dei convenuti sia la statuizione sulla natura non pubblica e non visibile del possesso, chiedendo una diversa lettura complessiva delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, alla luce dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. data dalle Sezioni Unite, l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della decisione impugnata, senza però formalismi sacramentali né necessità di un progetto alternativo di sentenza. Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte ha rilevato che l'appello aveva effettivamente censurato entrambe le rationes poste a base del rigetto: da un lato la questione del compossesso dei proprietari, dall'altro la qualificazione del possesso vantato dall'attrice, richiamando la coltivazione del fondo, la vendita delle olive e l'asserita inidoneità delle prove avverse. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza di appello e il rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione perché decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richiesti formalismi sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
È richiamato in parallelo all'art. 342 c.p.c. quale norma soggetta al medesimo criterio interpretativo di specificità dell'appello, nel testo riformato del 2012.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio denunciato in cassazione, ossia violazione e falsa applicazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
È richiamato come fonte della riformulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la nuova formulazione delle norme sull'appello.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, il requisito di specificità è soddisfatto quando l'atto individua chiaramente i capi della decisione contestati e le ragioni della critica, consentendo di comprendere il perimetro devolutivo della controversia.
- L'appello non deve contenere formule rituali particolari né un progetto alternativo di sentenza: è sufficiente una motivazione che, in modo intelligibile, confuti le rationes decidendi della pronuncia impugnata.
- Quando la decisione di primo grado si fonda su più rationes autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, l'appello deve essere valutato verificando se le censure siano rivolte in concreto contro tutte le statuizioni decisive; la mancata valorizzazione formale di singole argomentazioni non comporta inammissibilità se il gravame, letto nel suo complesso, attinge effettivamente i punti decisivi della decisione.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può cassare la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando risulti che il gravame, pur non redatto in forma particolarmente analitica, conteneva contestazioni idonee a mettere in discussione entrambe le basi logiche della decisione di primo grado.
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