Cassazione Civile, Ordinanza n. 35161/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, articolato in cinque motivi, contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva confermato una sentenza di merito. In sostanza ha dedotto errori di percezione della Corte di legittimità: avrebbe erroneamente ritenuto non rubricate o non proposte alcune censure del precedente ricorso per cassazione, avrebbe travisato il contenuto delle doglianze relative all'illegittimità del recesso, all'efficacia di un contratto del 7.6.2004, ai compensi variabili collegati a vendite di prodotti con determinati marchi, e all'inammissibilità di una prova testimoniale diretta a dimostrare un accordo verbale sui compensi. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso difettasse dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3 c.p.c., requisito necessario anche per la revocazione delle sentenze/ordinanze di legittimità. Ha inoltre osservato che le lacune non potevano essere colmate mediante il deposito di atti o sentenze di merito e che le censure formulate, sotto la veste dell'errore di fatto revocatorio, miravano in realtà a denunciare asserite omissioni di pronuncia o valutazioni giuridiche, non deducibili con il rimedio ex art. 395, n. 4 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimata non ha resistito. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione
l'errore di fatto revocatorio è configurabile solo nei limiti propri della norma e non per contestare omissioni di pronuncia o valutazioni giuridiche
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro di censura processuale
l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito di ammissibilità del ricorso, anche per revocazione
la domanda di revocazione deve contenere l'indicazione del motivo di revocazione, oltre ai fatti di causa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto
Massime di principio
- La domanda di revocazione contro una decisione della Corte di cassazione deve rispettare, a pena di inammissibilità, non solo il requisito specifico dell'indicazione del motivo revocatorio, ma anche quello generale dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire l'immediata comprensione dell'oggetto della controversia e delle censure.
- Il requisito dell'esposizione dei fatti non può essere soddisfatto per relationem mediante il deposito di altri atti o provvedimenti del processo: il ricorso deve essere autosufficiente sotto questo profilo.
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. presuppone un vero errore di percezione su un fatto risultante dagli atti e non consente di prospettare, sotto tale veste, contestazioni sulla mancata pronuncia su motivi di ricorso o su valutazioni giuridiche della Corte.
- Se le censure mirano in realtà a denunciare omissioni di pronuncia o errata qualificazione delle questioni dedotte, il rimedio della revocazione è inammissibile.
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