Cassazione Penale, Sentenza n. 25983/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile AC Classic SRL aveva proposto appello avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Cagliari (assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.) al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità civile e la rimozione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto. La Corte d'appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di interesse, ritenendo che il reato fosse già prescritto (prescrizione maturata il 03/03/2023 antecedente alla pronuncia di primo grado) e che, non potendo il giudice d'appello esercitare poteri più ampi del giudice di primo grado, la domanda civile non potesse trovare accoglimento. AC Classic ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo la corretta applicazione dell'art. 568, comma 4 c.p.p. in relazione all'art. 576 c.p.p. e, alternativamente, richiamando l'art. 652 c.p.p. per rimuovere gli effetti di giudicato dell'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'appello proposto dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, pronunciata quando il reato era già prescritto, è ammissibile: l'oggetto del giudizio d'appello è l'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e la rimozione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza (tra cui Sez. U. Negri e Sez. 6 Murone) che riconosce al giudice dell'impugnazione il potere, in caso di appello proposto solo dalla parte civile, di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto e, se del caso, di pronunciare condanne per restituzioni o risarcimento nei soli effetti civili. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
assoluzione per non aver commesso il fatto
La sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. afferma l'insussistenza del fatto, ma ciò non esclude l'ammissibilità dell'appello della parte civile volto all'accertamento della responsabilità civile e alla rimozione degli effetti preclusivi del giudicato.
potere del giudice dell'impugnazione di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto
Attribuisce al giudice d'appello la possibilità di decidere sul capo di sentenza oggetto dell'impugnazione anche se il primo grado non si è espresso sul punto; ciò consente al giudice d'appello di pronunciare decisioni ai soli effetti civili quando l'appello è esercitato dalla parte civile.
disciplina dell'appello della parte civile
Va interpretato in combinato con l'art. 576 c.p.p. per ammettere l'appello della parte civile contro sentenze di assoluzione pronunciate per reati prescritti al fine di ottenere un accertamento ai soli effetti civili.
divieto al giudice di primo grado di pronunciare risarcimenti in assenza di condanna penale
Limita l'attività del giudice di primo grado (impossibilità di condanna al risarcimento in assenza di condanna penale), ma non impedisce che il giudice d'appello, su impugnazione della parte civile, valuti la responsabilità ai soli effetti civili.
efficacia di giudicato delle sentenze penali
La sentenza di assoluzione può avere efficacia di giudicato anche nei confronti della parte civile, ma questo non preclude l'appello della parte civile volto a rimuovere gli effetti preclusivi del giudicato quando la ratio delle norme e la giurisprudenza riconoscono tale rimedio.
disciplina degli effetti civili dopo estinzione del reato
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'art. 578 e i limiti alla decisione degli effetti civili si applicano quando l'appellante è l'imputato o il pubblico ministero; diversamente, quando appellante è la parte civile, l'art. 576 autorizza una decisione incondizionata sul merito della domanda civile.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
procedura per trattazione con contraddittorio scritto
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle norme emergenziali/alternative citate; si tratta di disposizioni procedurali sul trattamento scritto del ricorso.
Giurisprudenza rilevante (esempi)
Sez. U., n. 25083/2006 (Negri); Sez. 6, n. 43644/2019 (Murone); Sez. 2, n. 6568/2022 (D'Isa)
La Cassazione ha richiamato precedenti secondo cui, in caso di appello della parte civile contro assoluzione per reato prescritto, il giudice d'appello può valutare e pronunciare sui soli effetti civili, incluse condanne al risarcimento o restituzioni, anche in assenza di una precedente condanna penale.
Massime di principio
- La parte civile può proporre appello avverso una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto anche se il reato era già prescritto al momento della pronuncia di primo grado: l'appello è finalizzato esclusivamente all'accertamento della responsabilità ai soli effetti civili e alla rimozione degli effetti preclusivi del giudicato.
- Il giudice d'appello, quando l'impugnazione è esercitata dalla sola parte civile, ha il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto e può, se ritiene fondata l'azione civile, pronunciare condanne per risarcimento o restituzioni nei soli effetti civili.
- Il divieto per il giudice di primo grado di pronunciare risarcimenti in mancanza di condanna penale (art. 538 c.p.p.) non impedisce che la parte civile ottenga un accertamento di responsabilità in sede d'appello; tuttavia il giudice d'appello non può modificare statuizioni penali già formatesi nel giudicato.
- Se l'appello è proposto dall'imputato o dal pubblico ministero, si applicano limiti diversi (art. 578 c.p.p. e giurisprudenza): in tali casi per disporre effetti civili dopo estinzione del reato è richiesta una precedente pronuncia di condanna; tale requisito non si applica quando appellante è la parte civile.
- In pratica, per una parte civile che intenda ottenere risarcimento o restituzioni dopo un'assoluzione reputata ingiusta, è strategico proporre appello anche quando il reato è prescritto, chiedendo l'accertamento della condotta ai soli effetti civili; il giudice d'appello valuterà il merito civile e potrà disporre le conseguenti statuizioni.
- Attenzione alle questioni processuali: va tenuto conto dei termini e delle modalità del contraddittorio (anche scritto) e delle competenze per valore quando la causa viene rinviata al giudice civile.
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