Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49779/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Simeoli impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rifiuto del G.i.p. a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di firma. Il ricorso denunciava: violazione dell'art. 597, comma 1 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 310 c.p.p. per mancato rispetto dei motivi del gravame; violazione del principio di gradualità (art. 275 c.p.p.) perché le misure custodiali non sono state considerate residuali; illogicità e carenza di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale considerato elementi nuovi emersi in dibattimento (dichiarazioni di collaboratori) e sul decorso del tempo come possibile motivo di attenuazione della misura.

La decisione

All'udienza di Cassazione il difensore ha rinunciato al ricorso a causa della sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (cessazione dell'interesse). La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Poiché l'interesse è venuto meno dopo la presentazione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna del ricorrente alle spese né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, conformemente al principio delle Sezioni Unite richiamato nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Norma sostanziale richiamata per descrivere il capo di imputazione (illecito di stampo associativo/reati connessi). La Corte di legittimità non si pronuncia sul merito del capo di imputazione nella presente ordinanza, che decide sull'inammissibilità procedurale.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; citata nel contesto dei reati contestati all'indagato. Non oggetto di decisone di merito nella presente sentenza.

  • art. 597, comma 1 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa come norma che impone al giudice di motivare attenendosi ai motivi dell'impugnazione; la difesa ha denunciato violazione per mancata adesione del Tribunale ai motivi del gravame, ma la Corte non ha deciso sul merito a causa della rinuncia.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 597 c.p.p. dalla difesa; la questione era relativa al rispetto dei limiti della cognizione del giudice nell'esame dell'impugnazione. Anche qui la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma che enuncia il principio di gradualità delle misure cautelari. La difesa sosteneva che il Tribunale non abbia applicato correttamente tale principio nel ritenere residuali le misure custodiali, ma la decisione di inammissibilità impedisce una pronuncia di merito su tale doglianza.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia del ricorrente dovuta a sopravvenuta mancanza di interesse.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)

    n. 20 del 09/10/1996 Vitale; n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta; n. 31524 del 14/10/2004 Litteri; n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 2016) Celso

    Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse successiva alla presentazione del ricorso comporta inammissibilità senza conseguente condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria; principio applicato dalla Corte nella decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per Cassazione dovuta a sopravvenuta mancanza di interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Se la perdita di interesse sopravviene dopo la presentazione del ricorso, l'inammissibilità non comporta condanna alle spese né sanzioni pecuniarie, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Le doglianze sulle motivazioni del giudice di merito (es. rispetto dei motivi dell'impugnazione o applicazione del principio di gradualità) richiedono che il ricorso venga effettivamente proseguito: la Corte di legittimità non decide sul merito se il ricorrente rinuncia o viene meno l'interesse.
  • In casi di misure cautelari, per ottenere la sostituzione della misura custodiale con una meno afflittiva è necessario dimostrare in modo chiaro la novità e la rilevanza degli elementi invocati (es. dichiarazioni di collaboratori) e l'assenza delle esigenze cautelari; tale accertamento però va compiuto dai giudici di merito e può essere sindacato in Cassazione solo nel rispetto dei limiti processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.