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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08985/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce da un’azione promossa dal fallimento di una società nei confronti di un’azienda ospedaliera per il pagamento di fatture rimaste insolute, per un importo richiesto pari a euro 427.980,82. Il convenuto eccepiva anche la prescrizione decennale e contestava l’ammontare del credito, sostenendo che il debito residuo fosse inferiore. Il Tribunale, dopo due ordinanze istruttorie ex art. 186-ter c.p.c., condannava l’azienda ospedaliera al pagamento di euro 219.044,17. In appello, l’azienda ospedaliera lamentava, tra l’altro, l’omessa considerazione di note di credito e di documentazione contabile; la Corte d’appello rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale del fallimento. In Cassazione, l’azienda ospedaliera deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che le note di credito fossero già state indicate nell’atto di citazione e negli estratti contabili prodotti nel primo grado. Il fallimento resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, nel merito sostanziale, la censura proposta sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e, comunque, ha ritenuto il ricorso infondato perché non colpiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto del motivo di appello su più ragioni concorrenti: genericità della doglianza; tardività della produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c.; necessità, in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., del consenso delle parti all’acquisizione di documenti non già prodotti; assenza di deduzione di tale consenso. La Cassazione ha anche rilevato che si trattava di doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio motivazionale nei limiti dedotti, e che il ricorso non trascriveva adeguatamente i documenti sui quali fondava la censura. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e al pagamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 186-ter c.p.c.

    due ordinanze ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c.

    Richiamato solo come base dei provvedimenti anticipatori emessi nel giudizio di primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    tardivamente, ex art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammesse produzioni documentali tardive, e la tardività rende il documento inammissibile.

  • art. 198 c.p.c.

    in tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c.

    L’acquisizione da parte del c.t.u. di documenti non precedentemente prodotti richiede il consenso espresso, tacito o per facta concludentia delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera rivalutazione delle prove o per l’omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 360 c.p.c.

    ai sensi del quarto comma dell’art. 360 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e riportare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura deve essere supportata dal deposito e dalla specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata comporta la condanna aggravata della parte ricorrente, sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifesta infondatezza

    La definizione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 155 c.p.c.

    ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 155 c.p.c.

    Il termine processuale che scade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

    Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove né l’omessa considerazione di singoli documenti o elementi istruttori se il fatto è stato comunque esaminato.
  • In presenza di doppia conforme, la censura sul difetto di motivazione è ulteriormente limitata secondo l’art. 360 c.p.c., salvo la deduzione di ragioni diverse sui fatti nei due gradi di merito.
  • Il ricorrente per cassazione deve rispettare rigorosamente l’onere di specificità e di autosufficienza, trascrivendo o indicando puntualmente i documenti e gli atti processuali sui quali fonda la doglianza.
  • Nel giudizio di consulenza tecnica contabile, il c.t.u. non può acquisire documenti non già prodotti dalle parti se non vi sia consenso delle stesse, espresso o desumibile per fatti concludenti.
  • La presentazione di una proposta di definizione accelerata, seguita dalla definizione del giudizio in conformità ad essa, può comportare la condanna della parte ricorrente alle ulteriori sanzioni pecuniarie previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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