Cassazione Civile, Ordinanza n. 03481/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con cui l'Agenzia delle entrate recuperava IVA non versata per il I, II e III trimestre 2008, oltre alle sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. Il contribuente contestava la pretesa sostenendo che gli importi fossero sospesi e confluiti nel saldo annuale, e che dovesse applicarsi la riduzione del 40% prevista dalla normativa emergenziale per il sisma Abruzzo 2009. In primo grado la CTP annullava integralmente la cartella; in appello la CTR accoglieva in parte l'impugnazione dell'Ufficio, confermando l'addebito delle sanzioni. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione totalmente inesistente o comunque non pertinente, perché la CTR aveva argomentato sull'IRPEF e sugli acconti delle imposte dirette anziché sull'IVA trimestrale oggetto di causa; (2) violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 100/1998, dell'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011 e della normativa emergenziale sul sisma, sostenendo che il versamento IVA trimestrale era dovuto entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre e non poteva essere rinviato al saldo annuale; (3) violazione dell'art. 54-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2, comma 198, L. n. 191/2009 e dell'OPCM n. 3780/2009, sempre in relazione alla ritenuta erronea ammissione di un versamento in data diversa da quella obbligatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando un macroscopico disallineamento tra l'oggetto della controversia (IVA trimestrale) e la motivazione della sentenza impugnata, costruita invece sulla disciplina dell'IRPEF. Tale difetto integra una motivazione totalmente inesistente perché non pertinente alla soluzione della lite, con conseguente nullità della sentenza. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo e il terzo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità e per l'esame dell'appello dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base del controllo automatizzato e della cartella per recupero dell'IVA non versata.
Norma sanzionatoria applicata alle somme richieste a titolo di omesso versamento IVA.
Invocato dall'Agenzia per sostenere che il contribuente in regime di versamento trimestrale IVA deve pagare entro la scadenza prevista e non al saldo annuale.
art. 33, comma 28, L. n. 183/2011
Richiamato in relazione alla disciplina agevolativa per il sisma Abruzzo e alla pretesa riduzione del 40%.
art. 1, comma 1, D: 9/04/2009
Cita la disciplina emergenziale connessa agli eventi sismici dell'Abruzzo, invocata dall'Ufficio per escludere l'applicazione del differimento temporale sostenuto dal contribuente.
art. 2, comma 198, L. n. 191/2009
Norma richiamata nel terzo motivo come fonte della disciplina agevolativa/emergenziale per il sisma.
OPCM n. 3780/2009
Atto emergenziale richiamato nel terzo motivo in relazione alla sospensione/differimento dei versamenti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione inesistente o non pertinente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur ricostruendo correttamente i fatti storici, sviluppa il ragionamento giuridico su un rapporto o su una disciplina diversa da quella dedotta in causa, rendendo la decisione non pertinente all'oggetto del contendere.
- Il vizio di motivazione inesistente o radicalmente inconferente assorbe ogni ulteriore censura di violazione di legge che presupponga l'esame del merito della questione tributaria.
- Nel processo tributario, la corretta individuazione del tributo e della relativa disciplina applicabile è decisiva: l'argomentazione riferita a un'imposta diversa da quella controversa non consente di sorreggere la statuizione.
- Quando la sentenza d'appello è cassata per nullità della motivazione, la causa va rinviata al giudice di merito perché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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