Cassazione Penale, Ordinanza n. 24016/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna per il fatto di ricettazione; la Corte ha reputato i motivi di ricorso generici o comunque diretti a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Napoli del 13/06/2024. Dal testo emerge che il fatto contestato concerneva una ricettazione: i giudici di merito avevano ritenuto provato il dolo di ricettazione valorizzando l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato circa il possesso di più motociclette e altra merce, l'assenza di documentazione giustificativa del trasporto delle motociclette e la presenza, per la restante merce, di specifica documentazione. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 c.p.; 2) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) contestazioni sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di specificità ex art. 581 c.p.p. e comunque diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la questione di qualificazione giuridica è deducibile in cassazione solo se il ricorso è ammissibile e non richiede nuovi accertamenti di fatto. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, li ha ritenuti anch'essi privi di concreta specificità e non consentiti, richiamando il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, e la pena può essere adeguatamente motivata anche con formule sintetiche quando sia inferiore alla media edittale e sorretta da argomentazione non illogica.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; il ricorso tentava di contestarne la configurazione, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
Richiamato quale norma che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di impugnazione.
Richiamato per affermare che la questione di qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione, purché il ricorso sia ammissibile e la soluzione non richieda accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a contestare la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile se non indica specifici e decisivi travisamenti del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico non solo nel senso di non essere generico, ma anche nel senso di confrontarsi con la struttura argomentativa della decisione impugnata, replicando alle ragioni decisive poste a fondamento della sentenza.
- La questione di qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in cassazione solo se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto e se il ricorso è ammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti rilevanti e la pena irrogata risulti congrua e non illogica, specie se inferiore alla media edittale.
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