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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21783/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento conferma quindi la decisione di merito di condanna per ricettazione, senza entrare nel merito delle censure perché ritenute generiche e non scrutinabili in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti e contestando la configurabilità del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo ripetitivo e generico, più diretto a offrire una diversa spiegazione dei fatti che a prospettare una critica di legittimità conforme all'art. 606, comma 1, c.p.p.; ha inoltre rilevato che la tesi difensiva contrastava con il dato normativo dell'art. 648, comma 5, c.p. e con la giurisprudenza consolidata che ammette la ricettazione anche quando il reato presupposto sia un furto non punibile per difetto di querela. I giudici di merito avevano già motivato in modo congruo sia sulla disponibilità della cosa, sia sulla consapevolezza della provenienza delittuosa, valorizzando l'identificazione del reo tramite documenti originali, l'omessa spiegazione dell'imputato e le modalità di acquisto al di fuori dei canali leciti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è configurabile anche se il reato presupposto è un furto non punibile per difetto di querela; il quinto comma non esclude tale conclusione.

  • art. 648, quinto comma, c.p.

    Norma richiamata come incompatibile con la tesi difensiva che pretendeva di escludere la ricettazione per l'assenza di punibilità del reato presupposto.

  • art. 606, primo comma, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una critica di legittimità specifica; non sono ammissibili motivi meramente alternativi, ripetitivi o generici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: non è ammissibile la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La ricettazione può sussistere anche quando il delitto presupposto sia un furto non punibile per difetto di querela, poiché la mancanza di punibilità del reato a monte non esclude di per sé l'illiceità della provenienza della cosa.
  • La motivazione del giudice di merito sulla consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta da elementi quali l'omessa spiegazione dell'imputato circa il possesso del bene e le modalità di acquisto estranee ai canali leciti.
  • Quando le censure sono generiche e non si misurano con le ragioni decisive poste a base della decisione impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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