Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23746/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, con unico motivo, hanno contestato la decisione del Tribunale per il riesame che aveva disposto la custodia in carcere per Nirta e gli arresti domiciliari per Strangio, lamentando: violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità) nella valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; in particolare hanno sostenuto che il compendio intercettativo era vago e riguardava rilevantemente solo Nirta, per cui non si poteva attribuire ad entrambi il ruolo di intermediari nella cessione di una partita di stupefacente; inoltre hanno contestato l'asserita operatività della presunzione di esigenze cautelari (art. 275, comma 3) e hanno rilevato la mancata considerazione della non attualità del pericolo di recidiva, l'incensuratezza di Strangio e la modesta gravità del precedente di Nirta.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse svolto una valutazione logica e adeguatamente motivata del compendio probatorio (intercettazioni che, secondo il giudice, disvelavano la compravendita di circa 6 kg di cocaina avvenuta il 28/11/2020 e il ruolo di intermediari attribuito a entrambi). La Corte ha escluso la violazione delle norme processuali contestate e ha ritenuto corretta la valutazione delle esigenze cautelari, compresa la prognosi sulla attualità del pericolo di reiterazione; ha inoltre osservato che non è stata invocata né applicata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno è stato tenuto a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e la sintesi del ricorso; il difensore ha articolato il motivo conformemente al disposto di questa disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Consente la censura in cassazione per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione; utilizzata per inquadrare i profili dedotti dai ricorrenti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito della gravità indiziaria richiesto per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente riscontrato tale requisito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha confermato che il giudice del riesame ha svolto una prognosi corretta sull'attualità del pericolo

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione in relazione ad alcune fattispecie e alla misura carceraria; la Corte ha rilevato che tale presunzione non è stata applicata dal Tribunale perché non pertinente al delitto-fine valutato

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina i reati in tema di sostanze stupefacenti; il delitto-fine contestato è l'illecita cessione di sostanza stupefacente di ingente quantità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità; i ricorrenti sono stati condannati alle spese in base a questa norma

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al potere equitativo del giudice di disporre somme a titolo di ammenda quando il ricorso sia inammissibile ma non presentato con colpa grave

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può rilevare l'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari solo se c'è violazione di norme o manifesta illogicità/mancanza della motivazione
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se non per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • Quando il tribunale del riesame capovolge la decisione del giudice per le indagini preliminari non è richiesta una motivazione 'rafforzata', ma è necessario un confronto critico con le ragioni del precedente rigetto e argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio probatorio
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c) non richiede la prova di imminenti occasioni concrete di recidiva, ma una valutazione prognostica che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, non è automaticamente applicabile a qualunque delitto connesso agli stupefacenti; va verificata la pertinenza normativa e fattuale
  • In sede di impugnazione cautelare è strategico concentrarsi su errori di diritto o su profili di motivazione manifestamente illogici, poiché la ricostruzione probatoria in concreto resta di competenza del giudice di merito
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, anche in assenza di colpa grave, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende determinabili equitativamente dal giudice

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.