Cassazione Penale, Sentenza n. 23746/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, con unico motivo, hanno contestato la decisione del Tribunale per il riesame che aveva disposto la custodia in carcere per Nirta e gli arresti domiciliari per Strangio, lamentando: violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità) nella valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; in particolare hanno sostenuto che il compendio intercettativo era vago e riguardava rilevantemente solo Nirta, per cui non si poteva attribuire ad entrambi il ruolo di intermediari nella cessione di una partita di stupefacente; inoltre hanno contestato l'asserita operatività della presunzione di esigenze cautelari (art. 275, comma 3) e hanno rilevato la mancata considerazione della non attualità del pericolo di recidiva, l'incensuratezza di Strangio e la modesta gravità del precedente di Nirta.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse svolto una valutazione logica e adeguatamente motivata del compendio probatorio (intercettazioni che, secondo il giudice, disvelavano la compravendita di circa 6 kg di cocaina avvenuta il 28/11/2020 e il ruolo di intermediari attribuito a entrambi). La Corte ha escluso la violazione delle norme processuali contestate e ha ritenuto corretta la valutazione delle esigenze cautelari, compresa la prognosi sulla attualità del pericolo di reiterazione; ha inoltre osservato che non è stata invocata né applicata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno è stato tenuto a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul contenuto e la sintesi del ricorso; il difensore ha articolato il motivo conformemente al disposto di questa disposizione
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Consente la censura in cassazione per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione; utilizzata per inquadrare i profili dedotti dai ricorrenti
Definisce il requisito della gravità indiziaria richiesto per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente riscontrato tale requisito
Individua le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha confermato che il giudice del riesame ha svolto una prognosi corretta sull'attualità del pericolo
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione in relazione ad alcune fattispecie e alla misura carceraria; la Corte ha rilevato che tale presunzione non è stata applicata dal Tribunale perché non pertinente al delitto-fine valutato
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico sugli stupefacenti che disciplina i reati in tema di sostanze stupefacenti; il delitto-fine contestato è l'illecita cessione di sostanza stupefacente di ingente quantità
Disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità; i ricorrenti sono stati condannati alle spese in base a questa norma
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione al potere equitativo del giudice di disporre somme a titolo di ammenda quando il ricorso sia inammissibile ma non presentato con colpa grave
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può rilevare l'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari solo se c'è violazione di norme o manifesta illogicità/mancanza della motivazione
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se non per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Quando il tribunale del riesame capovolge la decisione del giudice per le indagini preliminari non è richiesta una motivazione 'rafforzata', ma è necessario un confronto critico con le ragioni del precedente rigetto e argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio probatorio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c) non richiede la prova di imminenti occasioni concrete di recidiva, ma una valutazione prognostica che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, non è automaticamente applicabile a qualunque delitto connesso agli stupefacenti; va verificata la pertinenza normativa e fattuale
- In sede di impugnazione cautelare è strategico concentrarsi su errori di diritto o su profili di motivazione manifestamente illogici, poiché la ricostruzione probatoria in concreto resta di competenza del giudice di merito
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, anche in assenza di colpa grave, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende determinabili equitativamente dal giudice
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