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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00516/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per un fatto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore d'ufficio, articolava due censure: con il primo motivo si deducevano nullità, violazione di legge e vizio motivazionale ex art. 606, lett. c), d) ed e), c.p.p., sostenendo che nel giudizio di appello fosse stata eccepita la nullità della citazione a giudizio perché notificata al difensore d'ufficio e non nei luoghi previsti dagli artt. 157, 157-bis, 157-ter e 161 c.p.p.; con il secondo motivo si lamentava la mancanza di motivazione della sentenza d'appello, assumendo erroneamente che il difensore non avesse rassegnato conclusioni, mentre avrebbe depositato conclusioni scritte via PEC. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto alla notifica, perché l'imputato era presente in primo grado, aveva eletto domicilio presso il difensore e la citazione era stata correttamente notificata presso tale domicilio; quanto al profilo motivazionale, perché la censura investiva un motivo di appello generico o comunque inammissibile originariamente, sicché non era deducibile in cassazione. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la trattazione de plano ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non era applicabile al caso concreto perché l'imputato era presente in primo grado e il giudizio di appello era stato trattato in forma cartolare. Nel merito dei motivi, la doglianza sulla nullità della citazione era infondata/inammissibile poiché la notifica al domicilio eletto presso il difensore era conforme alla disciplina processuale e la conoscenza del procedimento era attestata anche dal deposito di memoria difensiva. La censura sulla motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché riferita a un motivo di appello generico o inammissibile ab origine. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio di lieve entità.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione; la Corte ritiene le censure prospettate non ammissibili nei termini dedotti.

  • art. 157 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni; la Corte osserva che la notificazione al domicilio eletto era corretta e non vi era la dedotta nullità.

  • art. 157-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni; la Corte ne esclude la violazione nella fattispecie.

  • art. 157-ter c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni; la Corte ne esclude la violazione nella fattispecie.

  • art. 161 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni; la Corte ritiene valida la notifica presso il domicilio eletto.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    La disciplina della trattazione de plano non si applica al caso concreto, perché l'imputato era stato presente in primo grado e il giudizio di appello cartolare escludeva la sua assenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di nullità della citazione a giudizio è inammissibile quando la notificazione risulti effettuata correttamente presso il domicilio eletto dall'imputato, specie se dagli atti risulta che egli aveva piena conoscenza del procedimento, anche mediante attività difensiva successiva.
  • Il ricorso per cassazione non può utilmente censurare la mancata motivazione della sentenza d'appello su un motivo di gravame che sia originariamente inammissibile, ad esempio perché generico o manifestamente infondato: in tal caso il vizio resta assorbito dall'inammissibilità originaria del motivo stesso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La trattazione cartolare del giudizio di appello non consente, di per sé, di configurare l'assenza dell'imputato ai fini delle regole processuali invocate per la trattazione de plano.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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