Cassazione Penale, Ordinanza n. 13905/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza si inserisce in un procedimento per ricettazione, nel quale la difesa sosteneva che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la non punibilità per tenuità, nonostante la contestata applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 648, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la diminuente di cui all'art. 648, comma 4, c.p. e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. rispondono a presupposti logico-giuridici diversi e operano su piani distinti, senza implicazione automatica reciproca. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e non illogico il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando soprattutto l'entità del danno arrecato alla persona offesa, considerato non solo sotto il profilo economico ma anche per la dispersione dei dati personali contenuti nel telefono cellulare ricettato. La valutazione ex art. 131-bis c.p., compiuta secondo i criteri dell'art. 133 c.p., è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità al di fuori dei casi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è autonoma rispetto ad altri istituti di favore e richiede una valutazione affidata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
La diminuente prevista per la ricettazione di particolare tenuità opera su un piano diverso rispetto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e non ne comporta l'automatica applicazione.
La verifica dei presupposti della particolare tenuità del fatto deve essere svolta secondo i criteri di commisurazione della pena e della gravità del reato previsti dall'art. 133 c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La diminuente speciale prevista per una fattispecie incriminatrice e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono istituti distinti: la presenza o la contestazione dell'uno non impone, di per sé, il riconoscimento dell'altro.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito motivi in modo non illogico valorizzando elementi concreti di offensività, anche diversi dal mero pregiudizio economico.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito e in sede di legittimità è censurabile solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una critica non consentita alla valutazione discrezionale del giudice di merito sulla particolare tenuità del fatto, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche di legge.
Come è indicizzato
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