Cassazione Penale, Ordinanza n. 08518/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. In ricorso il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario e il vizio di motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato su precedenti e segnalazioni relativi a fatti lievi e risalenti nel tempo. La Corte ha però rilevato che le doglianze tendevano a rivalutare il merito e riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza, il quale aveva valorizzato plurimi elementi ostativi: la convivenza nello stesso domicilio con la moglie, anch'ella gravata da numerose condanne e pendenze e già ammessa a detenzione domiciliare; l'assenza di regolare attività lavorativa; la propensione a commettere truffe, anche online e recentissime; l'uso di sostanze stupefacenti e una segnalazione di polizia per possesso di hashish; la frequentazione di pregiudicati legati alla criminalità organizzata; la precedente concessione e revoca dell'affidamento in prova. Secondo il provvedimento impugnato, tali elementi escludevano un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dal commettere reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure in parte non consentite in sede di legittimità perché attinenti al merito e in parte manifestamente infondate, oltre che reiterative di questioni già correttamente vagliate e respinte dal Tribunale di sorveglianza con motivazione ritenuta adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
La misura alternativa della detenzione domiciliare può essere negata quando il giudice di sorveglianza, sulla base degli elementi concreti emersi, escluda un giudizio prognostico favorevole circa l'astensione dal commettere ulteriori reati e la possibilità di un percorso rieducativo privo di rischi di recidiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo che ricorrano ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia logica, coerente e immune da vizi rilevanti.
- Il diniego della detenzione domiciliare può essere legittimamente fondato su un complesso di indicatori fattuali negativi, anche non penalmente recentissimi, se essi siano sintomatici di concreta pericolosità sociale e di mancanza di affidabilità prognostica.
- La presenza di precedenti revoche di misure alternative, la mancanza di stabile attività lavorativa, la frequentazione di ambienti criminali e la commissione di ulteriori fatti illeciti sono elementi idonei a escludere la favorevole prognosi richiesta per l'accesso a misure alternative.
- Il ricorso per cassazione che riproponga le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito sorveglianza, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
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