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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42846/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per reati in materia di stupefacenti: Keci deduceva, con più motivi, violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 110 e art. 114 c.p.) sostenendo che non poteva configurarsi concorso materiale né morale perché la sostanza era stata materialmente detenuta e trasportata solo da Misku; il suo intervento si sarebbe limitato a una telefonata ("portare quella indietro"; "aveva portato i bambini") e, pertanto, il suo ruolo doveva essere qualificato al più come contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. o non ravvisarsi affatto concorso. Keci contestava altresì che conversazioni di "droga parlata" non fossero sufficientemente corroborate. Misku proponeva un unico motivo relativo alla manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando disparità di trattamento rispetto a Keci e richiamando elementi postumi (attività lavorativa) che, a suo dire, avrebbero dovuto essere valutati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure di Keci fossero, in larga parte, ricostruzioni di merito e valutazioni della prova riservate ai giudici del merito: la motivazione di primo e secondo grado, letta congiuntamente (c.d. doppia conforme), era congrua, esaustiva e logicamente riferita alle conversazioni intercettate e alle risultanze dei servizi di osservazione (pedinamenti, incontri con il fornitore, chiamate successive all'arresto) tali da dimostrare la piena consapevolezza e compartecipazione di Keci all'attività illecita. Sulla questione delle attenuanti generiche di Misku, la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il ricorrente non aveva devoluto ai giudici di merito gli elementi (es. comportamento successivo, prova dell'attività lavorativa) poi allegati solo in sede di cassazione; inoltre la diversa valutazione delle circostanze tra concorrenti è legittima se adeguatamente motivata, come era avvenuto nel caso in esame. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina del concorso di persone nel reato: la partecipazione di Keci è stata desunta dal tenore delle conversazioni telefoniche, dai riscontri investigativi (pedinamenti, incontri con il fornitore) e dal comportamento successivo all'arresto, elementi che comprovano la consapevolezza e il contributo al reato.

  • art. 114 cod. pen.

    La parte aveva chiesto in subordine la qualificazione del contributo come di minima importanza; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l'attribuzione di un ruolo non marginale, per cui la qualificazione come contributo ai sensi dell'art. 114 non era comprovata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha valutato le censure come inammissibili perché, di fatto, riguardavano valutazioni di merito, la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento della prova che non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Le deduzioni che in realtà riguardano la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale sono inammissibili in Cassazione: occorre contestare vizi di diritto o la manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione.
  • Conversazioni telefoniche e comportamenti successivi (incontri con fornitori, pedinamenti, chiamate dopo l'arresto) possono costituire elementi sufficienti per ritenere la partecipazione al reato, se adeguatamente valutati e motivati dal giudice.
  • La qualificazione del ruolo di un concorrente come di "minima importanza" richiede riscontri probatori concreti e un'analisi motivata: la mera affermazione della marginalità senza elementi non è sufficiente.
  • Le circostanze attenuanti generiche devono essere prospettate e documentate tempestivamente ai giudici di merito; nuovi elementi prodotti solo in Cassazione non vengono considerati e non giustificano, da soli, il riformarsi del giudizio sulle attenuanti.
  • Non costituisce di per sé disparità di trattamento la concessione di attenuanti a un concorrente e non all'altro, purché la diversa valutazione sia logicamente motivata in relazione alla diversa responsabilità, al ruolo nel fatto o alla personalità criminale degli imputati.
  • La sentenza di appello concordante con la pronuncia di primo grado (doppia conforme) forma un unicum motivazionale che rafforza la resistenza del giudizio di merito al sindacato di legittimità.

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