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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36945/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del 29 aprile 2026 del Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, che aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari, annullato l’ordinanza genetica quanto all’ipotesi associativa del capo G) e confermato il quadro indiziario per il tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestato al capo C20). La vicenda riguardava un’aggressione subita dall’indagato, con tumefazione a un occhio, da parte di un gruppo di ragazzi; in seguito, secondo la ricostruzione cautelare, egli avrebbe cercato con l’aiuto di altri di incontrare gli aggressori per picchiarli e, nei confronti di uno di loro, avrebbe chiesto 400 euro prospettando in alternativa il pestaggio. Con il primo motivo la difesa ha denunciato violazione degli artt. 393 e 629, 56, c.p. e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe qualificato il fatto come tentata estorsione senza valutare se la richiesta di denaro fosse espressione della convinzione di far valere una pretesa risarcitoria ragionevole e suscettibile di tutela giudiziale, alla luce dell’aggressione e delle lesioni subite. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che l’intimidazione non era stata concretamente collegata al paradigma mafioso e che la partecipazione dell’indagato al sodalizio, nonché la conoscenza della sua esistenza, erano state escluse. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari, ritenendo generici e non attuali gli argomenti relativi al pericolo di reiterazione, fondati sulla gravità del fatto e su una non meglio precisata contiguità al contesto criminale, a fronte della distanza temporale dell’episodio, risalente al 2021, e dell’assenza di condotte successive specifiche.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Ha ritenuto fondato il primo motivo: non essendo contestato l’antefatto dell’aggressione e delle lesioni, doveva essere valutata la plausibilità e ragionevolezza della richiesta economica quale possibile pretesa risarcitoria tutelabile in sede giudiziaria; la motivazione impugnata aveva eluso tale verifica, valorizzando elementi di contorno senza chiarire se la pretesa fosse pretestuosa o esorbitante rispetto al danno. Ha accolto anche il secondo motivo: l’aggravante del metodo mafioso richiede modalità intimidatorie oggettivamente idonee a evocare la capacità di intimidazione connessa a un vincolo associativo mafioso, e non può fondarsi soltanto sulla reazione della vittima, sulla gravità dell’intimidazione o sulla generica caratura criminale dell’indagato e dei suoi aiutanti; l’ordinanza non aveva dato adeguato conto di tale requisito. Il terzo motivo non è stato esaminato autonomamente: la valutazione delle esigenze cautelari è stata ritenuta travolta dalla necessità di ricostruire correttamente il fatto e qualificarlo giuridicamente, da cui dipende anche l’operatività della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e il rilievo del tempo trascorso senza condotte note. Il rinvio è disposto per un nuovo esame; il testo non riferisce ulteriori statuizioni sulle spese o sulla misura da applicare.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono in ragione del coefficiente psicologico, nel secondo caso l'agente perseguendo un risultato teoricamente tutelabile in sede giudiziaria.

    La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dal coefficiente psicologico: ricorre la seconda fattispecie quando l’agente persegue un risultato che, in astratto, può essere tutelato giudizialmente. Nel caso concreto occorreva quindi valutare la plausibilità e ragionevolezza della pretesa risarcitoria alla luce dell’aggressione e delle lesioni subite.

  • art. 629 c.p.

    il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono in ragione del coefficiente psicologico, nel secondo caso l'agente perseguendo un risultato teoricamente tutelabile in sede giudiziaria.

    La minaccia e la prospettazione di una conseguenza pregiudizievole non bastano, da sole, a risolvere la qualificazione tra estorsione ed esercizio arbitrario: è necessario accertare se l’agente perseguisse una pretesa teoricamente tutelabile in giudizio.

  • art. 56 c.p.

    Tale condotta è stata intesa dal Tribunale come idonea ad integrare il delitto di tentata estorsione, in quanto connotata da causa illecita.

    La decisione impugnata aveva qualificato la condotta come tentata estorsione; la Corte ha disposto un nuovo esame della qualificazione, poiché l’illiceità della causa non poteva essere affermata senza valutare la natura e la ragionevolezza della pretesa economica.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    l'aggravante in esame presuppone non solo una coerente reazione della vittima, assoggettata dall'intimidazione subita, ma anche una modalità peculiare di tale intimidazione che deve essere oggettivamente idonea ad evocare la capacità di intimidazione correlata ad un vincolo associativo di tipo mafioso

    L’aggravante del metodo mafioso richiede modalità intimidatorie che, considerate oggettivamente, siano idonee a evocare la capacità di intimidazione derivante da un vincolo associativo mafioso; non è sufficiente la sola reazione della vittima né una generica valutazione della caratura criminale degli autori.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    alla luce di quanto fin qui rilevato risulta all'evidenza travolto il giudizio riguardante le esigenze cautelari, che presuppongono l'esatta ricostruzione della vicenda e la sua corretta qualificazione giuridica

    La valutazione delle esigenze cautelari deve poggiare sulla ricostruzione del fatto e sulla sua corretta qualificazione giuridica; quando queste sono rimesse in discussione, anche il giudizio cautelare deve essere rinnovato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    da essa discendendo fra l'altro anche l'operatività o meno della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e, conseguentemente, il grado di rilevanza attribuibile al «tempo silente».

    L’applicabilità della presunzione cautelare prevista dal comma 3 dipende dalla corretta qualificazione giuridica del fatto; da tale verifica dipende anche il rilievo da attribuire al tempo trascorso senza condotte successive.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni va compiuta accertando il coefficiente psicologico dell’agente: per l’esercizio arbitrario è necessario che questi persegua un risultato teoricamente tutelabile in sede giudiziaria. Se il fatto è preceduto da un’aggressione e da lesioni subite dall’agente, la valutazione deve considerare la plausibilità e la ragionevolezza della pretesa risarcitoria concretamente avanzata, senza desumerne l’illiceità soltanto dalle modalità minacciose della condotta.
  • L’aggravante del metodo mafioso richiede che le concrete modalità dell’intimidazione siano oggettivamente idonee a evocare la capacità intimidatrice correlata a un vincolo associativo di tipo mafioso. La reazione di assoggettamento della vittima e una generica affermazione sulla caratura criminale degli autori non sono, da sole, sufficienti.
  • Il giudizio sulle esigenze cautelari presuppone una ricostruzione adeguata del fatto e la sua corretta qualificazione giuridica. Se tali profili devono essere nuovamente valutati, deve essere rinnovato anche il giudizio cautelare, compresa la verifica dell’operatività della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. e del rilievo del tempo trascorso senza condotte successive.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiParte generaleMisure cautelari
SottomaterieAdempimento di un dovere

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