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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20708/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sollevate non evidenziassero vizi di legittimità, ma soltanto una richiesta di rivalutazione del merito già compiuta dal Tribunale di sorveglianza con motivazione logica e non fratturata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso riguarda l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la semilibertà già concessa a un condannato, disponendo che la pena prosegua in regime ordinario. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine ai presupposti della revoca. La Corte rileva però che la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito. Il Tribunale aveva ricostruito condotte ritenute sintomatiche di particolare gravità: guida senza patente, incontro con persona sconosciuta all'UEPE e ai familiari, utilizzo di un'auto di un pregiudicato con involucro occultati al suo interno, sosta in una zona nota per lo spaccio. Tali elementi, valorizzati insieme alle giustificazioni ritenute poco credibili e alla scarsa consapevolezza delle prescrizioni, avevano condotto a giudicare la semilibertà non più idonea a perseguire la finalità di recupero sociale, nonostante l'impegno lavorativo del condannato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge; la Corte osserva che la censura non coglie un vero vizio di legittimità ma tende a sollecitare una diversa lettura del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È richiamato per la deduzione di vizi di motivazione; la Corte esclude la sussistenza di contraddittorietà o fratture logiche nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 691 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito; non determinabile con certezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è consentito trasformare il ricorso in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito degli elementi fattuali già esaminati dal giudice territoriale.
  • La revoca della semilibertà può essere sorretta da una valutazione complessiva di condotte concrete del condannato incompatibili con le prescrizioni della misura e con la sua finalità rieducativa, anche quando il soggetto abbia mantenuto un impegno lavorativo.
  • Quando la motivazione del giudice di sorveglianza ricostruisce specificamente i fatti e dà conto della loro gravità, delle giustificazioni ritenute non credibili e della conseguente inidoneità del beneficio, il ricorso che miri solo a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi dati è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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