Cassazione Civile, Ordinanza n. 19798/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'erede unico del ricorrente deceduto e dell'accettazione della rinuncia da parte del cessionario intervenuto per le controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia da parte della parte controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine da una lite già decisa in appello, nella quale era stato riconosciuto a favore del ricorrente il diritto di abitazione sulla residenza familiare ai sensi dell'art. 540 c.c. Il soccombente in appello aveva proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze. Prima della decisione, però, è intervenuto il decesso del ricorrente e il suo unico erede ha depositato atto di rinuncia al ricorso; un interveniente, cessionario dei crediti vantati dalle controricorrenti, ha rinunciato ai controricorsi e ha accettato la rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
richiamato come base del diritto di abitazione sulla residenza familiare riconosciuto in appello
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.
- Quando il controricorrente aderisce alla rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
- L'intervenuta morte della parte ricorrente non impedisce la definizione del giudizio se l'erede unico interviene e formalizza la rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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