Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30585/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di evasione. Il ricorrente ha contestato la prova della responsabilità, sostenendo in sostanza che il quadro fattuale non fosse sufficiente a dimostrare il reato e che vi fossero ragioni per escludere o ridimensionare la responsabilità/sanzione, richiamando anche asserite cause di forza maggiore. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita ad affermazioni generiche e di fatto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva descritto un quadro probatorio univoco: l'imputato era stato trovato in un pubblico esercizio in riva al mare mentre era sottoposto agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse sintetica ma completa e non illogica, e che il ricorrente non avesse realmente censurato le ragioni poste a base della decisione. Conseguentemente ha confermato gli effetti della condanna e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata implicitamente dal reato di evasione oggetto del processo; la condotta contestata consiste nell'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare senza titolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, assenza qui esclusa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre deduzioni di fatto o contestazioni meramente assertive.
  • In tema di evasione, è sufficiente un quadro probatorio che dimostri la presenza dell'imputato in luogo diverso da quello imposto dalla misura domiciliare, se non risultano elementi concreti idonei a giustificare la condotta o a dimostrare cause di forza maggiore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.