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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16982/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione allo stato passivo di un credito di euro 960.000,00 in prededuzione, vantato per l'occupazione sine titulo di un complesso immobiliare dopo la dichiarazione di fallimento e fino all'ottobre 2020. Il credito era collegato alla dedotta nullità di un contratto di locazione novennale stipulato nel 2004 e poi rinnovatosi, già oggetto di lodo arbitrale reso esecutivo nel 2020. In sede di rinvio, il Tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo il credito limitatamente al periodo successivo al lodo, ritenendo che prima di tale pronuncia il rapporto locatizio fosse ancora proseguito ex art. 80 l.fall. e che il curatore non fosse consapevole della mancanza di un valido titolo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice del rinvio attribuito rilievo allo stato soggettivo del curatore, in contrasto con il principio di diritto già enunciato; (2) violazione degli artt. 2033 e 1147 c.c., sostenendo che la disciplina dell'indebito non consente di negare l'indennità per l'occupazione sine titulo in base alla buona o mala fede dell'accipiens; (3) violazione dell'art. 1148 c.c., perché il giudice del rinvio avrebbe trattato il conduttore come possessore e non come detentore; (4) violazione degli artt. 2033 e 1148 c.c. e dell'art. 80, co. 3, l.fall., per non avere considerato che la consapevolezza dell'assenza del titolo doveva ritenersi maturata già prima della declaratoria di nullità, anche in ragione di atti precedenti come lo sfratto e l'accesso al giudizio arbitrale; (5) violazione delle norme sulle spese di lite e dei parametri forensi per la liquidazione dell'onorario nella fase di ammissione al passivo; (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese nonostante la sostanziale soccombenza della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale del rinvio non si sia conformato al principio di diritto già affermato dalla Corte rescindente. In particolare, la protrazione dell'occupazione del bene da parte della curatela, una volta caducato il rapporto di locazione per nullità originaria, integra responsabilità extracontrattuale e diritto all'indennità di occupazione, senza che rilevi lo stato soggettivo di dolo o colpa del curatore o la sua consapevolezza dell'assenza di titolo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il rapporto locatizio deve considerarsi già caducato alla data del fallimento, con conseguente detenzione sine titulo fonte di responsabilità aquiliana. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione comporta cassazione del provvedimento impugnato.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina dell'indebito e della caducazione del contratto non consente di escludere l'indennità per l'occupazione sine titulo in ragione dello stato soggettivo dell'occupante.

  • art. 1147 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il rilievo attribuito dal Tribunale alla buona/mala fede dell'occupante ai fini del diritto all'indennizzo.

  • art. 1148 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere l'applicazione al conduttore del regime dei frutti dovuti dal possessore di buona fede; la Corte conferma che la protrazione della detenzione senza titolo dà luogo a responsabilità extracontrattuale.

  • art. 80 l.fall.

    richiamato in relazione alla prosecuzione del rapporto locatizio dopo il fallimento; nel caso concreto il giudice di merito lo aveva valorizzato, ma la Corte ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione perché il punto decisivo era l'irrilevanza dello stato soggettivo del curatore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge posta a base di tutti i motivi di ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla liquidazione e alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla compensazione parziale delle spese.

  • art. 2233, secondo comma, c.c.

    richiamato per contestare la liquidazione del compenso professionale.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato come parametro tariffario ritenuto non correttamente applicato dal giudice di rinvio secondo il ricorrente.

  • D.M. n. 147/2022

    richiamato quale tariffa vigente al momento della definizione della fase e invocato per la liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Quando un giudice di rinvio è vincolato a un principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, non può reintrodurre, nemmeno indirettamente, un criterio incompatibile con quel principio; la sua decisione è cassabile per violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • La protrazione dell'occupazione di un bene in assenza di valido titolo, dopo la caducazione del rapporto che ne legittimava il godimento, integra una fattispecie di responsabilità extracontrattuale e fonda il diritto all'indennità di occupazione, a prescindere dalla buona o mala fede dell'occupante.
  • Nel caso di detenzione sine titulo conseguente alla nullità originaria di un contratto di locazione, non assume rilievo decisivo lo stato soggettivo della curatela o del soggetto che occupa il bene: ciò che conta è la mancanza del titolo giuridico abilitante.
  • La disciplina dell'indebito e quella della responsabilità per occupazione senza titolo non possono essere interpretate in modo da consentire a una parte di conseguire un'utilitas gratuita a danno dell'altra; il sistema va letto in coerenza con il divieto di arricchimento ingiustificato.
  • Le questioni relative alla liquidazione delle spese e ai parametri forensi restano assorbite quando il motivo decisivo accolto impone la cassazione con rinvio sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoResponsabilità della PA
RamiFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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