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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24725/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di un compenso per prestazioni di consulenza e assistenza rese in occasione della cessione di un complesso aziendale. Il destinatario della domanda era rimasto contumace nel giudizio di primo grado ed era stato condannato dal Tribunale al pagamento di Euro 17.591,91. In appello egli ha dedotto la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, eseguita con le formalità dell’art. 143 c.p.c., sostenendo che l’attore conosceva un diverso indirizzo di domicilio, presso il quale erano state inviate precedenti comunicazioni, e che quindi non sussistevano i presupposti per la notificazione a persona irreperibile. Ha inoltre censurato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica e dichiarato l’appello inammissibile per tardività, deducendo che non erano state svolte adeguate ricerche del destinatario con l’ordinaria diligenza e che la relata non dimostrava gli accertamenti compiuti. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi, relativi alla conoscenza, da parte dell’attore, dell’indirizzo presso la sede della società amministrata dal destinatario, nonché alla documentazione e alle missive che avrebbero confermato tale domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello non si sia attenuta ai principi in tema di notificazione alle persone fisiche: l’art. 143 c.p.c. presuppone che non siano noti né il comune di residenza, né quello di dimora, né quello di domicilio, e che tale ignoranza non sia superabile con le indagini esigibili nel caso concreto. Nel caso esaminato, la notifica della citazione introduttiva e quella della sentenza di primo grado erano state eseguite sulla base di sole risultanze anagrafiche, senza ulteriori ricerche presso luoghi che dagli atti emergevano come possibili recapiti del destinatario, in particolare la sede della società di cui era amministratore. La Suprema Corte ha quindi dichiarato nulli sia la notifica dell’atto introduttivo sia quella della sentenza di primo grado, con conseguente non decorrenza del termine breve per l’appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché verifichi se la nullità della notifica abbia impedito la conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione a persona irreperibile è ammessa solo quando non siano noti comune di residenza, dimora e domicilio e quando tale ignoranza non sia superabile con indagini esigibili nel caso concreto; non basta il solo dato anagrafico se emergono indizi di altri recapiti da esplorare.

  • art. 139 c.p.c.

    Per le persone fisiche la notifica segue un criterio di scelta del comune in via preferenziale, dovendosi ricercare il destinatario nella casa di abitazione o nei luoghi indicati dalla norma; se la residenza effettiva è nota o conoscibile, non si può ricorrere all’art. 143 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    Se la notifica non può perfezionarsi nel luogo della residenza/dimora/domicilio conosciuto, devono essere utilizzate le formalità previste per l’irreperibilità relativa, non quelle per l’irreperibilità assoluta.

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica valida della sentenza di primo grado fa decorrere il termine breve per impugnare; se la notificazione della sentenza è nulla, il termine breve non decorre.

  • art. 327 c.p.c.

    La parte contumace può impugnare oltre il termine lungo solo se prova la nullità della citazione o della sua notificazione e la mancata conoscenza del processo per effetto di tale nullità.

  • art. 292 c.p.c.

    La prova della mancata conoscenza del processo deve estendersi anche alla rituale notificazione degli atti presupposti richiamati dalla norma, quando rilevante nel caso concreto.

  • art. 160 c.p.c.

    La sola carenza di specificazione nella relata circa le indagini svolte dall’ufficiale giudiziario non è di per sé sanzionata con nullità; tuttavia resta fermo l’onere di aver svolto ricerche effettive.

  • art. 1147 c.c.

    L’adeguatezza delle ricerche del notificante va valutata secondo parametri di normalità e buona fede, coerenti con la regola del possessore di buona fede richiamata dalla Corte come criterio generale di diligenza.

Massime di principio

  • La notificazione ex art. 143 c.p.c. può essere utilizzata solo come extrema ratio: è necessario che il notificante abbia compiuto, con l’ordinaria diligenza, ricerche serie e concrete nei luoghi in cui sia ragionevole reperire il destinatario, non essendo sufficiente la mera irreperibilità desunta da certificazioni anagrafiche.
  • Quando dagli atti emergano indizi di un diverso recapito del destinatario, l’ufficiale notificante deve estendere le ricerche anche a tale luogo; in mancanza, la notifica è nulla.
  • La validità della notificazione va valutata in concreto: non conta soltanto l’ignoranza soggettiva dell’indirizzo da parte del notificante, ma l’effettiva non conoscibilità del luogo mediante ricerche esigibili secondo ordinaria diligenza.
  • Se la sentenza di primo grado è stata notificata con modalità nulle, non decorre il termine breve per l’impugnazione; il contumace può quindi proporre appello anche oltre il termine ordinario breve se dimostra la nullità della citazione o della sua notificazione e la mancata conoscenza del processo.
  • La sola omissione, nella relata, dell’indicazione analitica delle ricerche compiute non determina automaticamente nullità, ma resta necessario che le ricerche risultino in concreto effettuate e siano idonee a escludere la reperibilità del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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