Cassazione Penale, Ordinanza n. 37042/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 1° aprile 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva rideterminato in mitius la pena confermando la condanna per minaccia aggravata. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo ha censurato, per violazione dell’art. 62-bis c.p. e vizio motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo ha lamentato un vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello, che aveva escluso la particolare tenuità considerando le specifiche modalità del fatto, e proponeva invece una diversa valutazione di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e logica, basata su elementi ex art. 133 c.p., in particolare sui plurimi precedenti dell’imputato. Il terzo motivo è stato giudicato generico e volto a ottenere un alternativo apprezzamento di merito, senza formulare effettive censure di legittimità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
il provvedimento impugnato, che ha indicato gli elementi, contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. sulla scorta dei quali ha escluso la particolare tenuità (segnatamente, le specifiche modalità del fatto)
L’esclusione della particolare tenuità può essere motivata valorizzando gli elementi indicati dall’art. 133, comma 1, c.p., comprese le specifiche modalità della condotta; la censura deve confrontarsi con tale motivazione e non limitarsi a proporre una diversa valutazione fattuale.
la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
Nell’esercizio del potere discrezionale di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato, il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche sugli elementi previsti dall’art. 133 c.p., purché dia conto in modo congruo e logico di quelli ritenuti prevalenti.
la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, richiamando in particolare i plurimi precedenti riportati dall'imputato
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione congrua e logica sugli elementi valutati come preponderanti; tra questi possono assumere rilievo i plurimi precedenti dell’imputato.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nell’impugnazione evidentemente inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
confermando la condanna per il delitto aggravato di minaccia
La condanna confermata dalla Corte territoriale riguarda il delitto aggravato di minaccia.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e propone, in sua vece, una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- L’esclusione della particolare tenuità del fatto può fondarsi sulle specifiche modalità della condotta e sugli elementi di cui all’art. 133, comma 1, c.p.; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una valutazione alternativa di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e resiste al sindacato di legittimità quando sia motivato in modo congruo e logico sulla base di elementi rilevanti ex art. 133 c.p., tra cui i precedenti dell’imputato.
- Una censura sull’attendibilità della persona offesa non è scrutinabile in cassazione se si risolve in affermazioni generiche e nella richiesta di un diverso apprezzamento di merito, senza individuare un effettivo vizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37000/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37001/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37004/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37005/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37006/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37009/2026 del 22/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →