Cassazione Penale, Ordinanza n. 23269/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione in relazione a un motoveicolo. Con il primo motivo ha denunciato vizi motivazionali della decisione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli elementi probatori e che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come furto. Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti e sulla riduzione della pena, deducendo in sostanza l'eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una censura di merito, peraltro riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, e che la Corte territoriale avesse motivato in modo congruo sulla sussistenza della ricettazione e sull'esclusione della tesi difensiva del furto, valorizzando i segni di manomissione del blocco di accensione del motoveicolo, l'assenza di strumenti idonei alla forzatura nella disponibilità dell'imputato e la mancanza di riscontri all'ipotesi alternativa. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e la Corte d'appello aveva adeguatamente giustificato la pena richiamando la gravità del fatto, la presenza di un complice fuggito, i precedenti penali e la recidiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale parametro per la determinazione discrezionale della pena base da parte del giudice di merito
richiamato quale criterio per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere ai fini della dosimetria della pena
implicato nella condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello, senza una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito e senza confrontarsi con le ragioni specifiche del loro rigetto.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la Corte di merito abbia offerto una motivazione congrua e logicamente coerente, immune dai vizi dedotti.
- La diversa qualificazione del fatto prospettata dal ricorrente non può essere accolta se la ricostruzione alternativa non trova riscontro nelle emergenze istruttorie e la motivazione della sentenza impugnata spiega in modo adeguato le ragioni della qualificazione adottata.
- La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni connessi a circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da adeguata motivazione.
- Quando il giudice di merito valorizza elementi come gravità del fatto, modalità della condotta, precedenti penali e recidiva, la motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti rilevanti per escludere una riduzione ulteriore.
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