Cassazione Penale, Ordinanza n. 29273/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva riformato la decisione del Tribunale di Cosenza, ritenendolo responsabile del delitto di violenza privata. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe compiuto una rivalutazione delle prove dichiarative senza rinnovazione dell'istruttoria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta abitualità della condotta e sulla conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha censurato la condanna al pagamento della provvisionale in favore di ciascuna parte civile. Con il quarto motivo ha lamentato il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che non vi era stata una diversa valutazione delle prove dichiarative ma una diversa valutazione della particolare tenuità del fatto, e che la motivazione della Corte territoriale sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. era adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto non consentita la censura sulla provvisionale, trattandosi di statuizione discrezionale e meramente delibativa. Ha giudicato inammissibile anche il quarto motivo perché attinente al trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione ritenuta congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta infondata perché la Corte di appello non aveva effettuato una nuova valutazione delle prove dichiarative, ma una diversa valutazione sulla particolare tenuità del fatto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede che la condotta sia episodica, che la lesione dell'interesse tutelato sia minimale e che il fatto, nel suo complesso, sia meritevole di un apprezzamento di speciale tenuità.
Richiamato come criterio di discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato come criterio di discrezionalità del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Non citato espressamente nel testo; la provvisionale alle parti civili è stata qualificata come statuizione discrezionale, meramente delibativa e non censurabile in cassazione nei termini proposti.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non è necessaria quando il giudice d'appello non rivaluta in senso diverso le prove dichiarative, ma esprime una diversa valutazione su profili giuridici o sulla qualificazione del fatto, come la particolare tenuità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto postula una valutazione complessiva della condotta, della sua episodicità, dell'entità minima della lesione e della complessiva meritevolezza del fatto in termini di speciale tenuità; una motivazione adeguata sul punto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità.
- La statuizione sulla provvisionale in favore della parte civile ha natura discrezionale e meramente delibativa, non richiede una motivazione specifica e non può essere utilmente censurata in cassazione nei termini di legittimità prospettati.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena attengono al trattamento sanzionatorio e sono devolute alla discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua rispetto ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
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