Cassazione Penale, Sentenza n. 37486/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, della richiesta di revoca ex tunc del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione. Il ricorrente deduceva come elemento nuovo la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (26/11/2019, depositata 20/02/2020) dall'accusa di cui all'art. 416-bis cod. pen. relativa alla partecipazione al clan dei Casalesi, sostenendo che detta sentenza annullava le basi fattuali su cui era stata fondata la misura di prevenzione perché gli elementi indiziari erano identici in entrambi i procedimenti. Chiedeva quindi la revoca ex tunc della misura e sollevava, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale delle norme sulle misure di prevenzione (legge 575/1965, legge 1423/1956 e d.lgs. 159/2011) per presunta eccessiva estensione della nozione di contiguità/appartenenza mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Il Collegio ha ritenuto che, pur avendo riscontrato carenze motivazionali nel provvedimento impugnato, la motivazione del Tribunale di primo grado integra le lacune della Corte territoriale e mostra che il novum invocato (l'assoluzione per partecipazione al clan dei Casalesi) incideva solo su uno degli aspetti valutati. La misura di prevenzione si fondava su una contiguità non episodica del Diana con due distinti sodalizi (clan La Torre e clan dei Casalesi); la sentenza favorevole intervenuta non ha inciso sull'accertamento irrevocabile relativo alla contiguità con il clan La Torre, che rimaneva fondamento sufficiente della misura. La Corte ha riaffermato l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale e la legittimità della nozione di "appartenenza" quale più ampia rispetto alla fattispecie penale di partecipazione, respingendo le questioni di costituzionalità come manifestamente infondate.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma sesto
Richiamata dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che il richiamo imponga l'automatica prevalenza del giudicato penale favorevole sul giudizio di prevenzione, pur dovendo garantire motivazione sufficiente.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato nella doglianza sulla correlazione tra contestazione e decisione; la Corte ha confermato che il principio non opera nel senso di rendere invalida la qualificazione diversa della pericolosità quando basata sugli stessi fatti e con contraddittorio adeguato.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7)
Norma sulla revoca ex tunc delle misure di prevenzione; interpretata nel senso che la sopravvenienza di un giudicato penale favorevole rappresenta novum rilevante solo se incide sull'intero nucleo argomentativo che sorregge il giudicato di prevenzione, non quando riguarda soltanto una delle componenti indipendenti dell'accertamento.
Legge 13 settembre 1965, n. 575
Normativa sulle misure di prevenzione; la Corte ha ribadito la legittimità del sistema e la possibilità per il giudice di prevenzione di valorizzare elementi presuntivi e di contiguità funzionale agli interessi del sodalizio.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 4 e art. 1)
L'espansione della nozione di 'appartenenza' e la distinzione tra pericolosità qualificata e generica sono compatibili con il sistema; il giudice di prevenzione può applicare la nozione ampliata purché motivi l'apprezzamento degli elementi che indicano contiguità funzionale.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)
Norma sulle motivazioni di ricorso in cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi di violazione di legge sollevati dal ricorrente.
Massime di principio
- La sola sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente la revoca ex tunc di una misura di prevenzione: il giudicato favorevole deve incidere sul nucleo irriducibile degli elementi che hanno fondato l'accertamento di pericolosità, non su una sola componente secondaria.
- Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: esso può valorizzare elementi presuntivi e la nozione di appartenenza comprende contiguità funzionali agli interessi del sodalizio, diversa dalla partecipazione penalmente rilevante.
- Per ottenere la revoca ex tunc, la difesa deve dimostrare con chiarezza l'identità fattuale tra gli elementi valutati nei due procedimenti e come il novum processuale corroda integralmente le basi irreversibili dell'accertamento di prevenzione.
- La motivazione integrata dei vari provvedimenti di merito (tribunale e corte d'appello) può essere letta congiuntamente dalla Cassazione: carenze di motivazione della Corte territoriale possono essere colmate dalla motivazione del primo grado quando le argomentazioni sono effettivamente integrabili.
- Le eccezioni di incostituzionalità delle norme sulle misure di prevenzione sono difficilmente accolte quando la giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) ha già riconosciuto la legittimità del ricorso a elementi presuntivi e alla nozione ampliata di contiguità/appartenenza.
- Strategia difensiva pratica: allegare integralmente la motivazione della sentenza penale favorevole, dimostrare l'identità degli elementi fattuali, spiegare espressamente in che modo il novum travolge tutte le componenti dell'accertamento irrevocabile e chiedere, se necessario, nuovi accertamenti probatori che smentiscano i riscontri obiettivi su cui si fonda la contiguità.
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