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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19299/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato contro la sentenza di applicazione della pena emessa dal GUP. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Trani che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati commessi ad Andria il 16 agosto 2024. I reati indicati nel provvedimento sono la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, nella forma di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990, e i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e aggravante contestuale ex artt. 337, 582, 585 e 576 n. 1 c.p. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato; la Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, anche quando la firma sia autenticata da un avvocato cassazionista, ipotesi che peraltro non ricorre nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, base della sentenza impugnata

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti contestati

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale

  • art. 582 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il reato di lesioni personali

  • art. 585 c.p.

    disposizione aggravatrice richiamata nel capo di imputazione

  • art. 576 n. 1 c.p.

    aggravante richiamata nel capo di imputazione

  • art. 591 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma il principio applicato riguarda l'inammissibilità dell'impugnazione personale dell'imputato; il testo richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile; l'impugnazione deve essere formulata nei modi e con le forme previste dal codice di rito.
  • L'inammissibilità del ricorso personale dell'imputato sussiste anche nell'ipotesi in cui la sottoscrizione sia autenticata da un avvocato cassazionista, se non risultano rispettate le forme richieste per la valida proposizione dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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