Cassazione Penale, Sentenza n. 45153/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 4/6/2018-12/6/2019: Tebini era stato imputato per il delitto di cui all'art. 270-bis c.p. ma assolto con sentenza irrevocabile della Corte d'assise di Torino del 12/7/2019. La Corte d'appello aveva respinto l'indennizzo ritenendo ostativa la condotta del ricorrente, soprattutto per contatti costanti con soggetti radicalizzati (Zeddini Khaled, Labidi Wael) e per manifestazioni di approvazione (apposizione di "like" su immagini che ritraevano miliziani e post esaltanti il martirio), condotte che avrebbero indotto in errore l'autorità procedente circa la sua appartenenza alla rete terroristica, determinando la custodia cautelare. In cassazione il ricorrente deduceva contraddittorietà e carenza motivazionale sulla mancata esclusione della colpa grave, richiamando l'originario rigetto della misura da parte del G.I.P. e la successiva assoluzione piena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione ha motivato adeguatamente il rigetto, ritenendo che i comportamenti del ricorrente (frequentazioni con soggetti radicalizzati, "like" su immagini di miliziani e post esaltanti il martirio) costituissero, in termini di colpa grave o comunque idonei a creare ragionevole convincimento nell'autorità circa la sua intraneità all'associazione terroristica, incidendo causalmente sulla adozione della custodia cautelare. La Corte ha ribadito l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di cognizione e il potere del giudice riparatorio di valutare ex ante l'idoneità di condotte anche penalmente irrilevanti a determinare l'adozione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
«chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; quindi la presenza di dolo o di colpa grave costituisce causa impeditiva del risarcimento.
La nozione di colpa richiamata implica che la colpa grave è quella condotta caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che può prevedibilmente costituire ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria (adozione o mantenimento della misura).
Norma sostanziale relativa all'associazione con finalità di terrorismo; nel caso ha fornito il contesto dell'indagine che ha portato alla custodia cautelare, ma l'accertamento per la riparazione rimane autonomo rispetto alla accertamento di responsabilità penale.
Giurisprudenza - Sez. Unite, Sarnataro ed altri (n. 43 del 13/12/1995)
La Suprema Corte ha affermato che può essere dolosa, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, anche la condotta volontaria i cui esiti sono tali da creare allarme sociale e indurre l'autorità a intervenire; rileva l'id quod plerumque accidit come parametro di valutazione.
Giurisprudenza - Sez. Unite, D'Ambrosio (n. 32383 del 27/5/2010)
Il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura e al momento in cui questi è venuto a conoscenza del procedimento; il giudizio è autonomo rispetto al giudizio di cognizione.
Giurisprudenza - Sez. 3 (n. 363 del 30/11/2007)
Le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in attività illecite, se non giustificate e poste in essere consapevolmente, possono integrare comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia logico-motivazionale rispetto al giudizio penale di merito: può rivalutare comportamenti (anche penalmente irrilevanti) ai fini della verifica della causalità tra condotta e custodia cautelare, purché non accerti fatti espressamente esclusi in sede di cognizione.
- Ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è sufficiente che la condotta del richiedente (per dolo o per colpa grave) sia stata idonea, ex ante, a indurre ragionevole timore nella pubblica autorità sull'appartenenza a organizzazioni pericolose o a giustificare l'adozione della misura.
- La colpa grave si valuta con parametri di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme: condotte ambigue e ripetute con soggetti radicalizzati possono configurare tale colpa.
- Il dolo, ai fini dell'art. 314, può ricomprendere anche comportamenti volontari i cui effetti concreti (valutati con regole di esperienza) creano allarme sociale e rendono ragionevole l'intervento autoritativo.
- La presenza di un precedente provvedimento di rigetto della misura (G.I.P.) o l'assoluzione nel merito non impediscono al giudice della riparazione di valutare, in autonomia, l'idoneità di specifici comportamenti a determinare la custodia cautelare, purché non contraddicano espressi accertamenti del giudice di merito.
- In situazioni simili è strategico, per il resistente alla domanda di riparazione, dimostrare il collegamento causale tra comportamenti del ricorrente e la formazione della convinzione degli inquirenti; per il ricorrente conviene provare l'assenza di tali effetti, contestualizzare le frequentazioni e fornire spiegazioni alternative (es. rapporto familiare o innocente) e prova che i comportamenti non potevano ragionevolmente indurre la misura.
- Interazioni sui social ("like", condivisioni, commenti) possono avere rilievo probatorio nel giudizio di riparazione se collegate a soggetti radicalizzati e valutate ex ante come idonee a creare sospetto; pertanto vanno contestualizzate e, se possibile, documentate le ragioni innocenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45135/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45139/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45140/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45143/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45144/2023 del 09/11/2023
- Sentenza penale · 9 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45145/2023 del 09/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →