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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19393/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la decisione di rigetto operata dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione rispetto alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il reato da promotore a partecipe del sodalizio di cui all'art. 416-bis c.p., riducendo la pena a sei anni e otto mesi e escludendo alcune aggravanti. Il ricorrente denunciava, tra l'altro: omissione da parte della Cassazione nell'individuare il momento in cui il gruppo sarebbe divenuto "mafioso" (passaggio ritenuto decisivo dopo la riqualificazione); omessa e insufficiente valutazione critica delle dichiarazioni di Eugenio Ciambrone (provenienti dal processo Breccia, nel quale Tropea era stato assolto) ritenute dall'appello riscontrate da altro materiale probatorio; travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni di Giuseppe Liperoti sulla partecipazione del ricorrente a una riunione relativa a un prestito a Peppe Altilia (sostenendo che vi sarebbe stata confusione fra "Cenzo" e "Renzo"); e censura generica sul rinvio dell'appello alle intercettazioni, che secondo il ricorrente non lo coinvolgevano.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto inammissibile o non decisiva gran parte delle doglianze: ha spiegato che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. richiede la totale pretermissione di censure e la prova della loro decisività sul giudizio di legittimità; ha considerato non decisiva la presunta omissione relativa all'individuazione del momento di costituzione del gruppo mafioso, rilevando che il ricorso non aveva chiarito la rilevanza determinante di tale omissione; ha ritenuto che l'argomento relativo all'inattendibilità di Ciambrone fosse già stato affrontato e superato dai giudici di merito in base al materiale processuale raccolto; ha riconosciuto la mancata trattazione specifica del travisamento relativo a Liperoti ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la decisività di tale presunto errore rispetto al complesso probatorio; ha dichiarato inammissibile la censura generica sulle intercettazioni per mancanza di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice sulla associazione di tipo mafioso; nella decisione è richiamata la riqualificazione della posizione dell'imputato da promotore a semplice partecipe e l'esclusione di alcune circostanze aggravanti da parte della Corte d'appello

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio previsto dall'art. 625-bis per omissione di deduzioni in cassazione richiede la totale pretermissione delle doglianze da parte della Corte e la dimostrazione che tale omissione abbia incidere in modo decisivo sul convincimento e sull'esito del giudizio di legittimità; non è il mezzo per contestare valutazioni probatorie o travisamenti che vanno dedotti con gli ordinari mezzi impugnatori

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo quando vi sia stata una completa omissione delle censure proposte e quando tale omissione sia stata decisiva per l'esito del giudizio: le obiezioni vaghe o non dimostranti la decisività sono inammissibili
  • Le contestazioni circa la valutazione della prova e la credibilità di singoli dichiaranti (es. testimoni o collaboratori) devono essere specifiche e dimostrare in quale modo, concretamente, il travisamento o la sovrastima di quelle dichiarazioni abbia determinato l'errore giudiziario; l'attacco generico all'affidabilità non è sufficiente
  • Se i giudici di merito hanno motivato il riscontro delle dichiarazioni con riferimento al complesso probatorio, il ricorrente deve indicare elementi concreti che smentiscano tale riscontro; sostenere che una dichiarazione proveniva da un altro processo senza mostrare l'assenza di riscontri nel procedimento impugnato è insufficiente
  • Le censure basate su intercettazioni richiedono specificazione circa il coinvolgimento dell'imputato e la rilevanza delle captazioni: il semplice richiamo generico alle intercettazioni non è idoneo a fondare l'impugnazione
  • Nel valutare ricorsi simili, è essenziale distinguere tra omissioni formali di delibazione di doglianze (remediate con art. 625-bis se decisive) e questioni di merito o travisamento della prova che devono essere dedotte con gli ordinari rimedi impugnatori o in sede di revisione

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