Cassazione Civile, Ordinanza n. 01117/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 20 settembre 2019: il motociclo della ricorrente sarebbe stato tamponato da una Smart, a sua volta spinta da una Fiat Panda di proprietà della convenuta e assicurata con la compagnia resistente. La danneggiata chiedeva il risarcimento dei danni al mezzo, quantificati in euro 2.500. Il Giudice di pace aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla compagnia assicuratrice e aveva rimesso la causa per riassunzione. In appello, la danneggiata contestava che la declinatoria di incompetenza fosse stata pronunciata su un’eccezione incompleta; il Tribunale di Salerno, pur rilevando l’errore sulla competenza, ha poi rigettato nel merito la domanda risarcitoria, ritenendo che l’appellante avrebbe dovuto censurare anche il rigetto implicito delle richieste istruttorie formulate in primo grado. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342, 346 e 359 c.p.c., sostenendo che, nell’impugnazione di una sentenza dichiarativa dell’incompetenza per territorio, non opererebbero i normali criteri di specificità dei motivi di appello e che le istanze istruttorie non accolte sarebbero state automaticamente riproposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in appello, la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado deve essere specifica e non può consistere in un generico rinvio agli atti del giudizio precedente. Ha quindi escluso che, nel caso concreto, la parte appellante avesse assolto a tale onere, osservando che, contro la decisione del Giudice di pace, non era proponibile regolamento di competenza e che non risultava alcuna specifica riproposizione delle istanze istruttorie implicitamente rigettate. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione delle parti intimate. È stato inoltre disposto l’obbligo, per la ricorrente, del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
viene invocato come vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ma il motivo è ritenuto infondato
richiamato per il principio di specificità dei motivi di appello
richiamato in relazione alla riproposizione delle domande e istanze non accolte
richiamato dalla ricorrente come norma violata nel giudizio di appello
menzionato per il deposito della memoria della ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado deve essere specifica: non è sufficiente un rinvio generico agli atti del giudizio precedente.
- Il principio di specificità dei motivi di appello opera anche quando si contesti una sentenza dichiarativa dell’incompetenza per territorio; la parte deve comunque riprodurre in modo puntuale le richieste istruttorie non esaminate o non accolte.
- L’appello, nei limiti devoluti, è un giudizio sul rapporto controverso e non solo sulla correttezza formale della sentenza impugnata; ciò non elimina l’onere di specificare le istanze processuali che si intendono far valere.
- In mancanza di specifica riproposizione delle istanze istruttorie implicitamente rigettate, la parte incorre in decadenza e non può dolersi in cassazione della mancata considerazione di tali mezzi di prova.
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