Sentenza del 12/06/2020 n. 11328 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.M. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, che aveva parzialmente riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale sull’avviso di accertamento IRPEF per il 2004, emesso ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. Con quattro motivi ha contestato: la carenza di motivazione dell’avviso, perché non avrebbe spiegato il mancato riconoscimento della documentazione bancaria prodotta; l’omessa pronuncia su tale eccezione; l’omesso esame delle risorse finanziarie che, secondo il contribuente, erano sufficienti a sostenere le spese considerate nell’accertamento; e l’omessa pronuncia sulle relative deduzioni.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: chi contesta la motivazione dell’atto deve riportarne nel ricorso il contenuto, almeno per estratti sufficienti, mentre B.M. aveva trascritto solo parti parziali dell’avviso, impedendo la verifica della censura. Ha rigettato il secondo e il quarto motivo, poiché la CTR aveva implicitamente respinto le eccezioni quando aveva affermato la legittimità dell’accertamento e del ricorso agli strumenti dell’art. 38. Ha accolto il terzo motivo: la CTR aveva riconosciuto l’idoneità di alcune giustificazioni, ma non aveva esaminato la documentazione bancaria prodotta né spiegato perché fosse inidonea. Ha quindi cassato la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinviato alla CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non sono indicati importi dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
La C.T.R., infatti, pur ritenendo che alcune giustificazioni fornite dal contribuente (reddito del coniuge, erogazioni da parte dell'AGEA) fossero documentate e idonee al fine di un decremento del reddito accertato, non ha esaminato le documentazioni bancarie allegate (e riprodotte in ricorso) dal contribuente né, tanto meno, ha motivato sulle ragioni per le quali le stesse non fossero idonee allo scopo.
Nel giudizio sul reddito determinato mediante gli strumenti previsti dall’art. 38, il giudice deve esaminare le prove documentali offerte dal contribuente per giustificare la capacità di sostenere le spese contestate e motivare sulla loro idoneità o inidoneità.
Art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La censura relativa alla carenza di motivazione dell’avviso è stata dichiarata inammissibile perché il contribuente non ne aveva riportato nel ricorso per cassazione un contenuto sufficiente a consentire il controllo della doglianza.
il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto
Non vi è omessa pronuncia quando la questione è stata respinta implicitamente da una statuizione incompatibile con l’accoglimento della richiesta della parte; nel caso concreto, l’affermazione della legittimità dell’accertamento implicava il rigetto dell’eccezione di carenza di motivazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure in cassazione sono state esaminate secondo i distinti vizi dedotti: la contestazione della motivazione dell’atto è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; le doglianze di omessa pronuncia sono state rigettate perché la CTR aveva deciso implicitamente; la censura relativa al mancato esame delle prove bancarie è stata accolta.
Massime di principio
- Chi denuncia in Cassazione la carenza di motivazione di un atto impositivo deve riprodurne nel ricorso il contenuto, almeno per estratti sufficienti a rendere verificabile la censura; una trascrizione frammentaria può comportarne l’inammissibilità.
- L’omessa pronuncia richiede che il giudice abbia completamente omesso di decidere una domanda o eccezione. Una decisione di segno incompatibile con la richiesta può valere come rigetto implicito.
- Quando il contribuente produce documenti per dimostrare la provenienza delle risorse utilizzate o la capacità di sostenere le spese contestate in un accertamento sintetico, il giudice deve esaminarli e spiegare perché li ritenga idonei o inidonei; la mancata valutazione può determinare la cassazione con rinvio.
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