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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22626/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Prato (pena: 1 anno di reclusione e €1.000 di multa) per plurime cessioni di cocaina (reato di cui agli artt. 81, 2° c., cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). I motivi di ricorso sono: (i) violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte d'appello avrebbe mantenuto la pena del primo grado pur avendo ritenuto errata la commisurazione del giudice di primo grado e senza ridurre la pena una volta esclusi/riadattati elementi del calcolo; (ii) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla congruità della pena base (sostenendo che la Corte non avrebbe tenuto adeguatamente conto del numero esiguo di episodi e del modesto quantitativo di stupefacente nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); (iii) vizio di motivazione sull'ammontare degli aumenti per continuazione, non espresso chiaramente nella sentenza di primo grado ma ricavato solo indirettamente dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: quando il giudice di primo grado omette di indicare i criteri del calcolo della pena (o compie una svista che rende poco chiara la determinazione delle voci), la Corte d'appello può ricostruire correttamente il calcolo e l'ammontare complessivo può essere mantenuto senza configurare reformatio in peius. Nel caso specifico la Corte territoriale ha legittimamente ricavato l'aumento per continuazione dal provvedimento di primo grado e ha bilanciato tale aumento con le circostanze attenuanti generiche riconosciute. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili in Cassazione perché attengono al trattamento punitivo (quantum) che non è rimesso al sindacato di legittimità in quei termini; in ogni caso la pena non è risultata aumentata né nel complesso né nelle singole componenti. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, codice penale

    Richiamato come norma rilevante per la determinazione degli aumenti in caso di continuazione o concorso di reati; la Corte ha interpretato che la quantificazione dell'aumento può essere ricostruita in appello se il primo giudice non ha esplicitato i criteri.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che disciplina le sanzioni per le cessioni di stupefacenti; la fattispecie contestata è stata valutata alla luce di tale disposizione (cessione di cocaina) con riconoscimento della lieve entità per i singoli episodi.

  • Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)

    La Corte precisa il limite del principio: non impedisce alla Corte d'appello di correggere o ricostruire voci della pena omesse o calcolate erroneamente dal primo giudice, purché l'attività di ricostruzione non comporti un aggravamento effettivo del trattamento sanzionatorio rispetto a quanto già concretamente commisurato dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado non indica chiaramente i criteri o le singole voci del calcolo della pena, la Corte d'appello può ricostruire correttamente quel calcolo; tale ricostruzione non costituisce necessariamente reformatio in peius se non determina un effettivo aggravamento.
  • La Corte di Cassazione non è il luogo per contestare la discrezionalità del giudice sulla congruità numerica della pena (quantum) salvo profili di illegittimità di diritto; i motivi che attaccano solo la maggiore/minore severità del trattamento punitivo sono spesso inammissibili.
  • La verifica in appello degli aumenti per continuazione è lecita anche se il primo grado non li ha espressamente quantificati, purché la Corte territoriale possa ragionevolmente ricavare la misura dal provvedimento impugnato senza modificare il trattamento complessivo in senso peggiorativo.
  • Per la difesa è strategico chiedere al giudice di primo grado una motivazione completa e la chiara indicazione dei criteri di calcolo della pena (pena base, aumenti per continuazione, circostanze) per evitare che l'appello ricostruisca elementi a sfavore del ricorrente.
  • Quando si contesta la motivazione sulla misura della pena è necessario impostare il gravame su profili di diritto (vizi di calcolo, omissione di ragioni obbligatorie, violazione di norme procedurali) e non solo su apprezzamenti di merito sulla congruità, per renderlo efficace in sede di legittimità.

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