Cassazione Civile, Ordinanza n. 23828/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
In base a un processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva emesso tre avvisi di accertamento per omesso pagamento di IRES, IVA e IRAP relativi a tre annualità. La contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione, ma poi non aveva partecipato al contraddittorio stragiudiziale e aveva proposto ricorso avverso gli avvisi. I giudici di merito avevano ritenuto tardivi i ricorsi, considerando abusivo il comportamento della contribuente e negando l'effetto sospensivo di 90 giorni previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, degli artt. 24 e 113 Cost., dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sospensione del termine di impugnazione operasse comunque per effetto della sola presentazione dell'istanza di adesione, a prescindere dalla successiva mancata partecipazione al contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo unico di ricorso. Ha affermato che la sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 opera automaticamente con la sola presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e non è esclusa dal successivo comportamento omissivo del contribuente che non si presenti alla convocazione dell'Ufficio. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame degli appelli e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento deriva automaticamente dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e non presuppone la partecipazione effettiva al contraddittorio stragiudiziale.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della tutela del diritto di difesa del contribuente contro una lettura che avrebbe reso irragionevolmente tardivo il ricorso.
art. 113 Cost.
richiamato a sostegno dell'accesso alla tutela giurisdizionale contro gli atti impositivi e contro letture eccessivamente formalistiche della procedura di adesione.
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non sviluppa uno specifico principio su tale norma, limitandosi ad accogliere la doglianza sull'effetto sospensivo dell'istanza di adesione.
richiamato nel motivo per contestare la tardività dell'impugnazione; la Corte ritiene che la verifica della tempestività debba tener conto della sospensione automatica del termine.
menzionato solo come base del deposito della memoria nella fase camerale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- La sospensione del termine per impugnare l'avviso di accertamento prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997 opera automaticamente con la sola presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
- La mancata comparizione del contribuente al contraddittorio fissato dall'Ufficio, anche se ingiustificata, non equivale a rinuncia all'istanza e non fa venir meno retroattivamente gli effetti sospensivi già prodotti.
- La disciplina dell'adesione va letta in chiave di parità delle armi: se per l'Ufficio la convocazione del contribuente è una facoltà e non un obbligo, anche il contribuente può interrompere la coltivazione della trattativa e scegliere di impugnare l'atto nei termini sospesi.
- Ai fini della tempestività del ricorso, non è consentito introdurre verifiche casistiche sul grado di effettivo coinvolgimento nelle trattative, poiché ciò renderebbe incerto e soggettivo il calcolo del termine.
- L'istanza di accertamento con adesione produce uno spatium deliberandi predeterminato dalla legge, durante il quale le parti possono valutare se proseguire o meno la definizione stragiudiziale, senza che sia necessario un contraddittorio effettivamente instaurato per radicare la sospensione.
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