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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11529/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 05/04/2022 che confermava la condanna del Tribunale di Vercelli per furto aggravato (art. 624-bis c.p.) e indebito utilizzo di carta di pagamento (art. 55 co. 9 D.Lgs. 231/2011). I motivi dedotti: 1) manifest illogicità e carenza di motivazione sulla identificazione dell'imputata e sulla valutazione delle prove (riconoscimento fotografico); 2) richiesta di riqualificazione del reato da 624-bis a furto semplice sostenendo che la stanza di degenza non sia "privata dimora" (richiamo a pronunce di Sezioni Unite); 3) censura sul riconoscimento dell'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.); 4) censura sull'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.); 5) vizio per incompatibilità tra continuazione e nesso teleologico (art. 61 n.2 c.p.) senza specifica verifica; 6) contestazione della prescrizione in caso di riqualificazione; 7) inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici ex art. 191 c.p.p. e art. 213 c.p.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili per mancata deduzione in appello alcuni motivi (riqualificazione da 624-bis a furto semplice; doglianza sull'aggravante della minorata difesa; questione del nesso teleologico/continuazione). Gli altri motivi sono stati esaminati e respinti: la Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte d'appello sulla identificazione tramite fotogrammi e riconoscimento fotografico, ha confermato la correttezza della valutazione sull'aggravante della destrezza e ha escluso la sussistenza di profili tali da dichiarare la prescrizione o l'inefficacia probatoria dei riconoscimenti. Conseguentemente il provvedimento di merito è rimasto integro; alla ricorrente è stata altresì imposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p. (furto con l'uso di carta di pagamento altrui)

    La Corte di merito ha ritenuto applicabile la norma al fatto commesso; la Cassazione non ha accolto la richiesta di riqualificazione in furto semplice quando non dedotta in appello e quando la motivazione di merito argomenta la sussistenza degli elementi contestati.

  • art. 625 co.1 n.4 c.p. (aggravante della destrezza)

    La Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante: non è richiesta un'abilezza eccezionale, ma l'adozione di accorgimenti idonei a eludere la vigilanza della persona offesa e a sorprendere la stessa.

  • art. 61 n.2 e n.5 c.p. (continuazione e minorata difesa)

    La questione del rapporto tra continuazione e nesso teleologico e la qualificazione della minorata difesa devono essere dedotte e sviluppate in appello per essere esaminabili in cassazione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione territoriale sulla condizione di vulnerabilità della vittima ricoverata.

  • art. 55 co. 9 D.Lgs. 231/2011 (indebito utilizzo di carta di pagamento)

    La Corte ha confermato la condanna per utilizzo indebito della carta in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in linea con la distinzione tra l'impossessamento e l'uso indebito.

  • art. 191 c.p.p. e art. 213 c.p.p. (mezzi di prova e inutilizzabilità dei riconoscimenti)

    La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul valore probatorio dei riconoscimenti fotografici e dei confronti con fotosegnaletiche effettuati dalla polizia giudiziaria: tali riconoscimenti costituiscono indizi gravi e precisi e sono valutabili dal giudice del merito nel libero convincimento, salvo gravi vizi procedurali non emersi nel caso.

  • art. 616 c.p.p. (sanzione per ricorso inammissibile)

    Applicata la norma che consente la comminazione di sanzione pecuniaria e spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di motivazione in Cassazione)

    Richiamata la necessità di motivare i motivi nei limiti strettamente necessari: la Corte ha evidenziato che la ricorrente non ha fornito un adeguato confronto critico con la motivazione d'appello.

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e sezioni: es. SS.UU. 31345/2017, 53200/2018, 34090/2017, 40275/2021, altre pronunce di legittimità)

    Le pronunce di legittimità sono state utilizzate dalle parti e valutate dalla Corte: la Cassazione ha richiamato tali precedenti per delimitare i profili di diritto pertinenti (es. natura del luogo di degenza, requisiti della destrezza, minore difesa), ma ha anche sottolineato i limiti di ammissibilità dei motivi non sollevati in sede di appello.

Massime di principio

  • In Cassazione le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove sono sindacabili solo nei limiti dell'errore di diritto; censure generiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili o destinate a essere respinte.
  • I riconoscimenti fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e il confronto con la fotosegnaletica possono costituire indizi gravi e precisi e sono utilizzabili nel giudizio, purché il giudice di merito motivi la valutazione; la loro inutilizzabilità non è automatica.
  • La qualificazione del luogo (es. stanza di ospedale) come "privata dimora" e la rilevanza di circostanze aggravanti (destrezza, minorata difesa) dipendono dall'analisi fattuale concreta: l'assenza della vittima per intervento chirurgico può integrare una condizione di vulnerabilità rilevante ai fini dell'aggravante.
  • Questioni processuali rilevanti in cassazione (es. riqualificazione del reato, esclusione di aggravanti per incompatibilità con la continuazione) devono essere tempestivamente e specificamente svolte in appello, altrimenti risultano inammissibili in Cassazione.
  • Per l'aggravante della destrezza non è richiesta un'abilità eccezionale: è sufficiente che l'agente abbia adottato accorgimenti idonei a eludere la vigilanza della vittima e a sorprendere quest'ultima.
  • La prova dell'uso indebito di una carta di pagamento è distinta dall'impossessamento: l'uso può configurarsi come fatto autonomo se avviene successivamente e in modo fenomenologicamente diverso dall'impossessamento.

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